Accesso civico
L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati. In qualità di soggetto indicato al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, tale accesso si applica nei confronti dell’Istituto limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed è, comunque, soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.
Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, l’Istituto si attiene a quanto definito dall’ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).
La richiesta deve essere formulata per iscritto ed inoltrata via Pec all’indirizzo enasco.dg@legalmail.it o tramite Raccomandata A/R da indirizzarsi a 50&Più Enasco Via del Melangolo n. 26, 00186 ROMA. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 06/688831.
Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, tuttavia sempre limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Le richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, possono essere presentate con destinatario 50&Più Enasco, ai seguenti recapiti:
- email ordinaria: enasco@enasco.it
• tramite raccomandata a/r all’indirizzo: 50&Più Enasco Via del Melangolo n. 26, 00186 ROMA (RM)
• oppure consegnate di persona all’ufficio di 50&Più Enasco Via del Melangolo n. 26, 00186 ROMA
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 06/688831.
La richiesta deve essere presentata in forma scritta con l’indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza per cui si richiede l’accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione per cui si richiede di accedere. È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto. La richiesta deve essere sottoscritta con firma autografa, scannerizzata (ove inviato a mezzo posta elettronica) e deve esservi allegata copia documento di identità.
L’Istituto, entro trenta giorni dalla richiesta – ove ne sussista il presupposto giuridico – pubblica sul sito web istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest’ultimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l’Istituto indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato nella figura del Presidente, utilizzando i medesimi recapiti.
Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, l’Istituto si attiene, inoltre, alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 e a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309/2016).
Al pervenire delle richieste di accesso civico, verrà istituito il registro degli accessi.