Assegno Unico Figli

L’Assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, indicata dall’ISEE.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda per l’assegno unico universale. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Caf 50&Piùoffre assistenza per l’elaborazione dell’ISEE.

L’assegno unico figli o universale è riconosciuto ai nuclei familiari mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio:

  • minorenne a carico;
  • per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    – frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    – svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    – svolga il servizio civile universale.
  • con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno unico figli, detto anche assegno unico universale, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

L’importo dell’assegno unico figli:

  • per i figli minorenni è di 175 € mensili che spetta, in misura piena, con un ISEE del nucleo familiare fino a 15.000 €. All’aumentare dell’Isee si riduce progressivamente fino a 50 € mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 €;
  • per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, è di 85 euro mensili, con un Isee fino a 15.000 €. Si riduce gradualmente con un Isee superiore, fino a 25 € al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000 €;
  • per i figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni l’importo è di 85 € mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 €. Esso si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE fino a raggiungere il valore di 25 € in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.

Per un’illustrazione più chiara degli importi della prestazione in relazione all’ISEE si consiglia la consultazione della tabella.

La domanda per l’assegno unico figli va presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è riferita al periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023.
Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico figli è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.

Chi ha il Reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda per l’assegno, perché l’assegno unico a cui si ha diritto in questo caso viene pagato automaticamente dall’INPS.

La nuova prestazione assorbe le altre prestazioni fin qui previste dall’ordinamento in favore dei figli minori.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, risultano pertanto abrogate le seguenti prestazioni:

  • Premio alla nascita;
  • Assegno ai Nuclei con 3 figli minori;
  • Assegno al Nucleo Familiare;
  • Assegni familiari.

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