Cittadini britannici in Italia: prestazioni assistenziali dopo la Brexit
- 20 Ottobre 2021
- Posted by: 50ePiùEnasco
- Categoria: Indennizzo
L’INPS chiarisce i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità ai cittadini britannici residenti in Italia, in seguito alla Brexit.
Il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari.
La Brexit si è realizzata tramite due accordi
- l’Accordo di recesso (WA acronimo per Withdrawal Agreement) applicabile a favore dei cittadini italiani e loro familiari e superstiti, residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020;
- l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA acronimo per Trade and Cooperation Agreement) ed il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) applicabile ai cittadini italiani, familiari e superstiti, che si trasferiscono in Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.
Obiettivo dell’accordo è anche la tutela dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale.
Devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.
Essi infatti mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno per accedere alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.
Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicheranno le disposizioni previste in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
L’INPS, con la circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, chiarisce i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile (che prevedono il requisito della residenza in Italia del titolare) ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia.
Devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
Prestazioni riconosciute
È riconosciuto il diritto alle seguenti prestazioni:
- prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
- assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
Rilascio del documento di soggiorno elettronico
A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale. Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.
I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono, infatti, garantiti dal WA e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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