Congedo parentale straordinario Covid-19: proroga per quarantena scolastica dei figli

Congedo parentale straordinario Covid-19: proroga per quarantena scolastica dei figli

L’Inps con una nuova circolare fornisce le istruzioni circa il Congedo parentale Covid-19, introdotto dal D.L.146/2021, a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Che cos'è il congedo parentale

Il congedo parentale SARS CoV-2 per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con centri diurni assistenziali chiusi, è un provvedimento molto atteso dai genitori lavoratori.

Prevede infatti che in caso di quarantena o DAD dei figli, i giorni di astensione dal lavoro dei genitori siano indennizzati al 50% fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo parentale potrà essere utilizzato, per la cura dei figli con disabilità in situazioni di gravità accertata con Legge 104. Essi devono risultare iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, inclusa l’attività didattica o educativa in presenza con sospensione o chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Genitori lavoratori dipendenti del settore privato

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, in alternativa  all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto. Il congedo quindi può essere fruito, sia in forma giornaliera che oraria, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli conviventi minori di quattordici anni, di un congedo, in base al quale è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 50% di 1/365.

L’indennità è prevista per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione ordinaria giornaliera a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Non è prevista la fruizione in modalità oraria, di conseguenza per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo di cui sopra è possibile nella sola modalità giornaliera.

Congedi parentali in presenza di figli disabili gravi

In presenza di figli disabili con accertata disabilità grave, i congedi parentali non tengono conto dell’età del figlio, e possono essere fruiti in forma oraria o giornaliera, per la durata della quarantena, nonché per la durata della sospensione didattica/educativa in presenza.

Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni

In continuità con i decreti precedenti è prevista anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni.

Compatibilità congedo parentale Covid-19

Il Congedo parentale Covid-19 in modalità oraria può essere utilizzato da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.
Di conseguenza la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo parentale Covid-19” in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La fruizione contemporanea del congedo da parte di entrambi i genitori nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo giornaliero o orario, sia fruito per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

La compatibilità di due richieste di Congedo parentale Covid-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori può avvenire solo se le ore di fruizione nell’arco della stessa giornata non si sovrappongono.

Presentazione della domanda di congedo parentale

l’INPS fornirà in seguito le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”.

Anticipiamo che:

  • la domanda potrà interessare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021;
  • la domanda di Congedo parentale SARS CoV-2 dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021;
  • è possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relative alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo relative a periodi già fruiti.

Presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali.

Nel caso in cui il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazione che dà diritto al congedo, potrà fornirla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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