Prestazioni sociali e condanne penali: illegittima la sospensione

Prestazioni sociali e condanne penali: illegittima la sospensione

L’Inps esamina il caso di sospensione delle prestazioni sociali e condanne penali, di cui le indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137. Illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 58 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la Consulta ha chiarito che “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato, ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”.

La Corte ha inoltre affermato che “l’illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati”.

Dopo la sentenza della Consulta, l’Inps non revocherà più le prestazioni oltre a consentire la possibilità di ripristinare le prestazioni revocate o respinte a meno che non sia intervenuta la decadenza sostanziale dell’azione giudiziaria.

Per quanto riguarda i condannati per mafia e terrorismo con sentenza passata in giudicato, ma che si trovano in una situazione di detenzione alternativa al carcere, hanno diritto alle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e prensione per gli invalidi civili.

Sarà sufficiente presentare la domanda all’Inps per ottenere gli arretrati, a partire dalla data della revoca della prestazione, per i periodi in cui l’esecuzione della pena è stata scontata in regime alternativo alla detenzione in carcere.

La Corte Costituzionale, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indica quali sono le misure alternative alla detenzione:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale;
  • le misure alternative alla detenzione per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • la detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
  • la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori;
  • la liberazione anticipata;
  • le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.

Quindi l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali nei confronti di quei soggetti che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Cosa c’è da sapere sulle prestazioni sociali e condanne penali

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) possono essere “ripristinate” con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca. Questo è valido nel caso in cui il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

Domande respinte in ragione della sanzione accessoria

Le domande di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) che sono state respinte perché è stata disposta, come sanzione accessoria, la revoca della prestazione di disoccupazione possono, sempre su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Indennità di disoccupazione agricola

I condannati che scontano la pena in regime alternativo potranno ripresentare:

  • le domande indennità di disoccupazione agricola se scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere e che siano state rigettate in ragione della revoca;
  • le domande presentate antecedentemente alla notifica della sentenza, che siano state inizialmente accolte e successivamente rigettate con la motivazione specificata in questione.

Prestazioni sociali e condanne penali: approfondimenti

Pensione sociale e assegno sociale

La prestazione può essere ripristinata a partire dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

In questo caso l’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame. A questa va allegato il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile

Il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile si configura quale diritto inviolabile che garantisce i mezzi di mantenimento a chi è inabile al lavoro. Le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate, potranno essere poi ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel momento in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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