Pensione giornalisti: cosa cambia dal 1° luglio con il trasferimento dell’INPGI all’INPS

Pensione giornalisti: cosa cambia dal 1° luglio con il trasferimento dell’INPGI all’INPS

Dal 1° luglio la funzione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria svolta dall’INPGI in favore dei giornalisti che svolgono la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato sarà trasferita all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Il trasferimento delle funzioni è stato previsto dall’intervento legislativo adottato con l’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato previsto che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, con effetto dalla predetta data del 1° luglio 2022 l’INPS acquisisce la competenza assicurativa previdenziale degli stessi lavoratori e subentra all’INPGI nei relativi rapporti e passivi.

Per la gestione del processo di transizione delle funzioni oggetto del trasferimento è stato costituito un apposito Comitato, composto da dirigenti dei due enti e in carica fino al 31 dicembre 2022, che ha pianificato e organizzato il complesso delle attività operative necessarie a realizzare il passaggio delle funzioni.

Nell’ambito di tale processo, sono già state completate le attività principali e molte altre saranno a breve completate. Restano, invece, ancora da definire alcuni aspetti non strettamente urgenti, che saranno comunque oggetto di approfondimento e risoluzione in tempi utili a consentirne un’adeguata fruizione agli utenti.

Per tutta la durata della gestione della fase transitoria, comunque, l’INPGI continuerà a fornire pieno supporto alle strutture INPS per assicurare un’effettiva continuità nell’erogazione dei servizi agli iscritti.

Pensione giornalisti: titolari di trattamento di pensione a carico della gestione sostitutiva (INPGI 1)/Assistenza Fiscale

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (Mod. 730/4) per i redditi 2021.

Infatti già da quest’anno è necessario, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale. Tale casistica, ovviamente, non riguarda i giornalisti titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che potranno continuare ad indicare l’Istituto quale sostituto d’imposta.

 

Pensione giornalisti: domande a carico della gestione sostitutiva dell’AGO (INPGI 1) con decorrenza 1° luglio 2022

Viene poi uniformato il regime pensionistico dei giornalisti a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel rispetto del principio del pro rata. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione giornalisti è determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° luglio 2022 il sito INPGI – attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO – non sarà più attivo e i giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione e cassa integrazione, sempre a far data  dal 1° luglio dovranno presentare domanda all’INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD).

L’INPGI dal 1° luglio 2022 continuerà ad esistere assicurando le tutele previdenziali nei confronti dei soli giornalisti professionisti e pubblicisti che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Costoro risultano iscritti presso la Gestione Separata dell’INPGI (cd. “Inpgi 2″) e sono destinatari di un calcolo interamente contributivo.

Con requisiti e prestazioni differenti rispetto al regime generale. In particolare il trattamento pensionistico può essere conseguito con 66 anni unitamente a 20 anni di contribuzione oppure a 63 anni unitamente a 20 anni di contributi a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale oppure, ancora, con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.
I suddetti requisiti non formano oggetto di adeguamento alla speranza di vita ISTAT.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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