Congedo di maternità flessibile: nuove regole Inps

Congedo di maternità flessibile: nuove regole Inps

Dopo i numerosi ricorsi in Cassazione, l’Inps modifica le regole per le domande di congedo di maternità flessibile lasciando alle Regioni e al Servizio Sanitario Nazionale l’onere di accertare che l’opzione per il rinvio del periodo di astensione non comporti pregiudizio alla salute della gestante e al nascituro.

In teoria il periodo di congedo di maternità inizia nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per una durata complessiva di cinque mesi. Con il congedo di maternità flessibile, è possibile posticipare l’astensione dal lavoro fino al mese che precede la data presunta del parto o di utilizzare i cinque mesi esclusivamente dopo il parto.

La novità riguarda tutte le lavoratrici che intendono astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto, anche in riferimento alle domande già presentate e in fase di istruttoria.

La lavoratrice che intende avvalersi delle forme di flessibilità è tenuta a produrre, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la documentazione medica che attesti l’assenza di rischi per la propria salute e per quella del nascituro, nello specifico:

  • certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato,
  • certificazione del competente medico dell’azienda.

Fino ad oggi la documentazione sanitaria doveva essere trasmessa all’Inps tramite raccomandata, dopo aver presentato domanda in modalità telematica per l’utilizzo del congedo in forma flessibile.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che qualora la lavoratrice presenti il certificato oltre il settimo mese, questo non comporta conseguenze sul fronte dell’indennità di maternità spettante, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.

Anche alla luce di un ambiente lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, l’Inps evidenzia dunque che l’assenza o l’acquisizione non conforme della documentazione sanitaria non comporta conseguenza sulla misura dell’indennità di maternità, e che non dovrà più essere trasmessa all’Inps ma solo al proprio datore di lavoro.

Queste novità si applicheranno alle lavoratrici dipendenti del settore privato e alle iscritte alla Gestione Separata in caso di scelta per il congedo di maternità flessibile e dopo il parto. Riguarderanno sia le nuove domande che quelle già presentate, così come quelle in via di autotutela su richiesta dell’interessata.

Flessibilità del congedo di maternità

Per potere usufruire della flessibilità del congedo di maternità le lavoratrici dipendenti dovranno acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi alcun danno alla salute della gestante e del nascituro.

Acquisita la documentazione, le lavoratrici dovranno presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa durante ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Basterà dunque indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, inserendo il numero di giorni. Si dovrà poi inviare esclusivamente il certificato telematico di gravidanza, adempimento che è effettuato dal medico che rilascia la certificazione.

Pertanto non sarà più necessario l’invio della raccomandata all’Inps.

Congedo di maternità: astensione posticipata

L’obbligo dell’invio della documentazione sanitaria viene meno anche nel caso di scelta di utilizzo dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto.

La documentazione sanitaria che certifica la possibilità di proseguire con l’attività lavorativa dovrà essere rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o convenzionato, così come dal medico del lavoro qualora previsto.

Sulla stessa documentazione dovrà essere inoltre indicato chiaramente il termine fino a quando è consentito alla lavoratrice proseguire la propria attività.

La lavoratrice dovrà quindi continuare ad inviare domanda di congedo di maternità all’Inps, indicando la volontà di volerne fruire esclusivamente dopo il parto e inserendo il termine contenuto nell’attestazione medica.

Anche in caso di richiesta del congedo di maternità dopo il parto, nel caso di malattia che precede la data dello stesso o la data presunta partirà automaticamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Rimane invariata la facoltà per la lavoratrice di rinunciare ad astenersi dal lavoro dopo il parto inviando apposita comunicazione all’Inps.

Per approfondimenti in merito al congedo di maternità e per qualsiasi informazione di natura previdenziale il Patronato 50&PiùEnasco è a vostra disposizione.

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