Quota 103, Quota 102 e Quota 100: analogie e differenze

Quota 103, Quota 102 e Quota 100: analogie e differenze

Di recente il Governo ha introdotto la pensione Quota 103. Precedentemente, e in particolare nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 erano vigenti Quota 100 e Quota 102.

In attesa di una revisione globale del sistema pensionistico, rinviata al 2024, i lavoratori che nel 2023 matureranno 41 anni di contribuzione con un’età pari almeno a 62 anni potranno accedere in anticipo e senza penalizzazioni al pensionamento rispetto ai due canali – 42 anni e 10 mesi in assenza di vincolo di età, oppure 67 anni e 20 di contributi – attualmente previsti per il pensionamento anticipato e per quello di vecchiaia.

Nello specifico, i requisiti necessari per ottenere la Quota 103 sono pari a 41 anni di contributi previdenziali accrediti, da avere entro il 31 dicembre 2023, insieme al compimento di 62 anni di età.

Le precedenti Quota 100 e Quota 102 prevedevano il raggiungimento di un requisito contributivo più leggero pari a 38 anni di accrediti. Risultava, invece, più pesante il requisito anagrafico, con un’età minima di 64 anni, da compiersi entro il 31 dicembre 2022.

Quota 103: chi sono i beneficiari e quali requisiti contributivi e assicurativi sono necessari

Quota 103 può essere richiesta dai nati entro il 1961 iscritti presso l’Assicurazione Generale  Obbligatoria (AGO) oppure alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione Separata INPS, purché raggiungano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. I

l requisito di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente gli accrediti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, escludendo però, i periodi maturati presso le casse professionali private.

In merito alla contribuzione utile, per gli iscritti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria ed ai fondi sostitutivi (ad es., settori elettrici, telefonici, volo, ecc.) è necessario verificare che sussistano, sempre alla data del 31 dicembre 2023, almeno 35 annualità di contribuzione effettiva (con l’esclusione degli accrediti per disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio).

Come già previsto per Quota 100 e per Quota 102, il trattamento pensionistico non può essere richiesto da chi fa parte del personale militare delle Forze armate, o del personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della Guardia di finanza.

Quota 103: tetto massimo di importo

Per le mensilità di anticipo del pensionamento fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia il valore lordo mensile massimo di pensione erogata non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (€ 2818,65 per il 2023)

Quota 103: finestre di attesa per l’uscita

Come già previsto per Quota 100 e Quota 102, non è possibile ottenere la pensione Quota 103 immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione chiamato “finestra”. Le finestre, che iniziano a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile, sono pari a:

– 3 mesi, per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati;

– 6 mesi, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione della domanda di cessazione dal servizio con un preavviso minimo di 6 mesi.

Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la Quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratori del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici.

Incentivo per chi rinuncia a Quota 103

Se da un lato si adottano dei provvedimenti per agevolare il collocamento in pensione, dall’altro, la legge prevede un incentivo per chi sceglie di non andare in pensione nel 2023 con Quota 103. I lavoratori dipendenti che pur avendo maturato i requisiti minimi previsti con Quota 103 decidano di continuare a lavorare, possono scegliere di non versare la quota di contributi dovuti a proprio carico e trovarseli direttamente sulla propria busta paga. In pratica questo si traduce in un aumento del lordo dello stipendio di circa il 10%.

Cristallizzazione dei requisiti

La data del 31 dicembre 2023 è perentoria in merito alla maturazione dei requisiti, ma non in relazione alla decorrenza della pensione. Chi perfeziona le condizioni richieste per questa tipologia di pensionamento entro il 31 dicembre 2023, infatti, può chiedere la Quota 103 anche successivamente, secondo quanto disposto dall’art.14-bis del D.L. n. 4/2019, sia nel caso in cui il periodo di finestra termini nel 2024, sia nell’ipotesi in cui l’interessato preferisca andare in pensione successivamente, anche nel 2025 e oltre.

Questo significa che  i requisiti per Quota 103, una volta maturati, sono “cristallizzati”: il trattamento infatti può essere richiesto in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi in cui la legge non preveda più la possibilità di avvalersi della prestazione previdenziale o ne inasprisca le condizioni.

Incumulabilità di Quota 103 con i redditi di lavoro

In analogia a quanto già previsto per le pensioni Quota 100 e Quota 102, la Legge di Bilancio 2023 stabilisce che la Quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente ed almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni).

Fino al compimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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