Congedo parentale: aumento dell’indennità dal 30% all’80% per il primo mese

Congedo parentale: aumento dell’indennità dal 30% all’80% per il primo mese

Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori lavoratori e dipendenti per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali.

La domanda di congedo parentale va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso venga presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Congedo parentale, quanto spetta al genitore lavoratore dipendente?

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:

  • alla madre, spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al padre, spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
  • al genitore solo, sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

L’Inps, con la circolare del 16 maggio 2023, comunica le istruzioni operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023.

La citata norma, che opera in alternativa tra i genitori, coinvolge i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Viene elevata l’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Fermi restando i limiti individuali di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.).

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale, intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Congedo parentale, da quando decorre?

La nuova norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Considerato che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, l’Inps precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione Separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non si tiene conto del termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la Legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti) rileva invece il solo termine finale del congedo di paternità.

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