Pensione di reversibilità: ricalcolo d’ufficio

Pensione di reversibilità: ricalcolo d’ufficio

L’Inps ricostituirà d’ufficio le pensioni ai superstiti ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite, riconoscendo anche gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 108/2023 con la quale recepisce il principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto periodo del comma 41 dell’art. 1, L. n. 335/1995, e della connessa Tabella F, nella parte in cui non prevede, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere effettuata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

Secondo la Consulta la disciplina viola il principio di ragionevolezza poiché non è previsto alcun tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti provocate dal possesso di un reddito aggiuntivo, e dunque le disposizioni censurate andrebbero integrate con la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.

Pensione di reversibilità: i chiarimenti dell’Inps

L’Inps ha fornito i chiarimenti e le indicazioni amministrative in merito alla normativa citata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
La circolare evidenzia che la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce ove si colloca il reddito dell’anno di riferimento, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario, fermo restando la c.d. salvaguardia.

Si ricorda che:

  • in caso di reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • in caso di reddito superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • in caso di reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • in caso di reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Pensione di reversibilità e requisiti

Per valutare se i redditi eccedono i limiti e quindi se la pensione di reversibilità deve essere ridotta, vengono considerati gli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si ricorda che sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la stessa pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Se la stessa persona è titolare di più pensioni ai superstiti, tali prestazioni sono escluse dal conteggio dei redditi.

Il divieto di cumulare redditi oltre un certo limite e pensione di reversibilità non si applica invece se i titolari sono i figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

A seguito della pronuncia l’Inps spiega che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

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