Indennizzo per cessazione attività commerciale 2024
- 3 Luglio 2024
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Indennizzo
L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’indennizzo introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019. L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,48% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Chi sono i beneficiari dell’indennizzo per cessazione attività commerciale
Sono destinatari del beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.
Indennizzo per cessazione attività commerciale: quali sono gli importi
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti: per il 2024 il valore è pari a 598,61 euro.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.
Requisiti
L’indennizzo spetta ai soggetti che:
- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
- al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
- al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.
Non viene, invece, riconosciuto ai soggetti che al momento della domanda:
- abbiano compiuto l’età pensionabile;
- siano già titolari di pensione di vecchiaia nella gestione commercianti o abbiano maturato i requisiti per accedervi;
- siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia da qualsiasi fondo erogato.
La percezione dell’indennizzo inoltre è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni, l’indennizzo cesserà dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.
Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennizzo commercianti, vengono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione (questi contributi non sono utili alla misura della pensione, ossia non ne aumentano l’assegno). Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga acquisito durante la percezione dell’indennizzo (utilizzando anche la contribuzione figurativa) è possibile accedere alla prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese precedente in cui si matura il diritto per la pensione di vecchiaia con la relativa età anagrafica.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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