ISCRO: indennità straordinaria per gli iscritti alla Gestione Separata

ISCRO: indennità straordinaria per gli iscritti alla Gestione Separata

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, è stata riconosciuta a regime dalla Legge di Bilancio 2024.

L’ISCRO è riconosciuta ai liberi professionisti, iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, che esercitano come professione abituale attività di lavoro autonomo. Sono inclusi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice.

ISCRO: quali sono i requisiti

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono far valere congiuntamente, oltre l’iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Il richiedente non deve essere titolare di pensione diretta a carico dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della GS, delle Casse professionali e dell’Ape sociale, indennità di disoccupazione Naspi, Dis-coll, Alas e indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

L’ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

Entrambi i requisiti devono sussistere – oltre che alla data di presentazione della domanda – durante l’intero periodo di fruizione della prestazione, pena la decadenza dalla prestazione.

  • Non essere beneficiari di Assegno di inclusione.

Il requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione dell’indennità, pena la decadenza dalla prestazione.

  • Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Il reddito cui si riferisce la norma è solo quello prodotto per attività di lavoro autonomo e non anche altre tipologie, come il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o da partecipazione a impresa.

  • Aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

Il reddito cui si riferisce la norma è solo quello prodotto per attività di lavoro autonomo e non anche altre tipologie, come il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o da partecipazione a impresa.

  • Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
  • Essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla GS.

Nel periodo di osservazione deve essere presente un’attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato viene verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione.

Misura e durata dell’ISCRO

L’indennità ISCRO erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

La prestazione non può essere di importo inferiore a € 250,00 e non può superare l’importo mensile di € 800,00. Pertanto, qualora la misura della prestazione risulti di importo inferiore a € 250,00 o superiore a € 800,00, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a € 250,00 mensili e a € 800,00 mensili.

Il beneficiario dell’ISCRO decade dalla prestazione nei seguenti casi:

  • titolarità di pensione diretta;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità di AdI;
  • cessazione della partita IVA nel corso di erogazione dell’indennità.

È importante segnalare che in corso di erogazione dell’indennità i beneficiari devono partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.

L’indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

La domanda va presentata telematicamente all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per l’anno 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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