Pace contributiva: possibilità di riscatto fino a 5 anni di periodi contributivi

Pace contributiva: possibilità di riscatto fino a 5 anni di periodi contributivi

La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 l’istituto della Pace contributiva, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero a coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. La misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta di una misura molto utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già usufruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. Per poterne usufruire è essenziale che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Come funziona il calcolo

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, e deve collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 ed entro il 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 2013/2023.

Ricordiamo che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la Pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Va considerato poi che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto.

È bene precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la Pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con la successiva restituzione dei contributi.

La Pace contributiva può essere esercitata tramite apposita domanda dell’assicurato, o in alternativa dai suoi parenti (inclusi i superstiti) e affini entro il secondo grado, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Relativamente alla quantificazione dell’onere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso viene determinato in base al metodo di calcolo “a percentuale”, e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Rispetto alla misura di Pace contributiva in vigore nel biennio 2019/2021, la principale differenza è che per il 2024 non sarà possibile la detrazione del 50% della spesa sostenuta. Pertanto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Pace contributiva e rateizzazione

Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in unica soluzione dell’intera cifra oppure la rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30€ mensili, alle quali non  si applicano gli interessi.

La rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta oppure nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora questo si verifichi nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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