Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: le novità 2024

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: le novità 2024

L’Inps come ogni anno, fornisce chiarimenti sull’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2023.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno devono dichiarare entro il 31 ottobre 2024 – data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2023.

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione:

  • i titolari di pensione e di assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Si precisa che le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla l. n. 335/95, continua a operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:

  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Cumulo della pensione e trattenute lavorative

La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.

Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione.

Viene invece effettuata dall’ente previdenziale sulla pensione nei casi di:

  • tardiva liquidazione della pensione, operando sugli arretrati;
  • attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero. In tal caso egli è tenuto a comunicare all’ente la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione;
  • possesso, da parte del pensionato, di redditi da lavoro autonomo.

La trattenuta è giornaliera, per reddito da lavoro dipendente o mensile, per reddito da lavoro autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.

Nel secondo caso è pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito autonomo prodotto.

I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Il pensionato, che svolge attività lavorativa autonoma all’estero, deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.

Cosa dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Sanzioni

I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.

Dichiarazione a preventivo per il 2024

Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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