APE Sociale: ultima scadenza al 30 novembre

APE Sociale: ultima scadenza al 30 novembre

La scadenza per la richiesta dell’APE Sociale e per ottenere quindi il riconoscimento delle condizioni fondamentali per accedere al beneficio è prevista per il prossimo 30 novembre 2024 (ultima chiamata 2024).

La Legge di Bilancio 2024 infatti, non ha modificato la normativa precedente relativa ai termini entro cui inviare le domande di APE Sociale.

APE Sociale: quali sono i requisiti per accedere?

Di seguito sono elencati i requisiti per accedere all’APE Sociale:

  • 63 anni e 5 mesi di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni;
  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata;
  • mancato raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per accedere all’APE Sociale l’interessato deve trovarsi inoltre in una delle seguenti condizioni:

  1. Disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:
  • licenziamento (anche collettivo);
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto l’interessato abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, per le donne) e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti interessati ad accedere alla prestazione con le condizioni sopra riportate, dovevano attendere il decorso di tre mesi dalla fine della fruizione della prestazione di disoccupazione. Ora questa condizione non è più richiesta in quanto l’Istituto l’ha eliminata stabilendo che dal 1° gennaio 2022 questi soggetti possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dover attendere il decorso di 3 mesi dal termine della fruizione della prestazione di disoccupazione.

  1. Assistenza per almeno 6 mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap;
  2. Invalido con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
  3. Lavoratori inseriti nelle categorie di attività “gravose”, possono richiedere l’indennità dell’APE Sociale se hanno svolto per sette anni, nell’ultimo decennio, o per sei anni negli ultimi sette, una delle attività previste specificatamente dalla normativa

L’Inps  infine specifica che tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2024, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE Sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione cristallizzando il diritto alla fruizione dello strumento anche in un momento successivo al termine della sperimentazione.

Attenzione alle verifica dei requisiti

Per fare la domanda di APE Sociale è necessario verificare preventivamente il diritto: chi pensa di perfezionare i requisiti per l’indennità entro il 31 dicembre 2024, deve presentare domanda di certificazione del diritto tassativamente entro l’ultima scadenza prevista del 30 novembre 2024.

Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2024, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dalla legge.

Cumulabilità con redditi da lavoro 

Ricordiamo che diversamente dagli scorsi anni, l’APE Sociale è cumulabile solo con redditi di lavoro autonomo occasionale non superiori a € 5.000 lordi annui.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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