Indennizzo per i commercianti che cessano l’attività commerciale

Indennizzo per i commercianti che cessano l’attività commerciale

I commercianti che chiudono definitivamente la propria attività rottamando la licenza hanno diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione, sino all’accesso alla pensione di vecchiaia. La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la Legge di stabilità 2019 (L.145-2018).

Destinatari dell’indennizzo per commercianti

I destinatari dell’incentivo sono:

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per accedere all’indennizzo bisogna, inoltre, rispettare alcune condizioni soggettive tra cui:

  • avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
  • aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
  • la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
  • la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa. L’indennizzo viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione.

L’indennizzo in questione è una prestazione erogata dall’INPS di importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti (per il 2025 pari a € 603,40 lordi mensili) ed è erogato per tredici mensilità fino al raggiungimento del diritto anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria. Inoltre, l’erogazione dell’indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia ripreso un’attività lavorativa, dipendente, di collaborazione o autonoma. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legale né rivalutazione monetaria ne l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Incompatibilità dell’indennizzo

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. Inoltre risulta incompatibile con la pensione di vecchiaia anticipata Enasarco.

L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti.

Per quanto riguarda la pensione anticipata l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. In tal caso, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare:

  • pensione “Quota 100/102/103”;
  • Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne);
  • Assegno Ordinario di Invalidità/Pensione di Inabilità;
  • Assegno Sociale: specifichiamo che il diritto all’Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale.

Il Patronato 50&PiùEnasco è a tua disposizione per fornirti la consulenza e l’assistenza necessarie per tutte le prestazioni di natura previdenziale e per la richiesta dell’indennizzo a seguito della cessazione dell’attività commerciale.

 

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