- 3 Maggio 2019
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Pensione, Senza categoria
La NASpI è utile per raggiungere i 38 anni di contributi per la “Quota 100”? Questo ed altri chiarimenti per anticipare la pensione.
Il 2019 si è aperto con una serie di novità sul pensionamento anticipato, la principale riguarda “quota 100” ma anche il proseguimento dell’opzione donna e la conferma di altre forme di pensionamento anticipato. I dubbi e i quesiti in questi mesi non sono mancati, così l’Inps in un recente messaggio ha sciolto importanti nodi. Tutti i chiarimenti dati.
Quota 100
Chi, come ultima attività lavorativa, ha fatto parte del personale militare delle Forze armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza, non può accedere alla quota 100. Chi invece non ha rivestito lo status di “militare” o equiparato come ultima attività lavorativa, può fare domanda in quota 100, valorizzando anche i periodi di contribuzione per servizio svolto.
Per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.
Verifica del requisito contributivo dei 35 anni per la pensione di anzianità
La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni (previsto dalla pensione “quota 100”). Non lo è invece per il requisito contributivo dei 35 anni necessari per la pensione di anzianità. Infatti, in quest’ultimo caso non sono utili i periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati per raggiungere il requisito contributivo richiesto.
Pertanto, in caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione – al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati – deve essere verificato, tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Opzione al sistema di calcolo contributivo
Per esercitare l’opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100, cumulando i periodi assicurativi, occorre che l’interessato (con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996, presso ciascuna gestione interessata al cumulo), eserciti la facoltà di opzione in tutte le gestioni interessate al cumulo.
Titolari di Ape sociale/Ape
L’ape sociale è incompatibile con la titolarità di pensione conseguita in Italia e all’estero. Il titolare dell’Ape sociale può conseguire la pensione in quota 100, ma alla stessa data gli verrà revocata l’ape sociale. È inoltre incompatibile con quota cento anche l’Ape volontario, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica.
Periodi di prolungamento dei Marittimi
I periodi di prolungamento previsti dalla previdenza a tutela dei marittimi sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni e dei 35, al netto dei periodi di malattia e disoccupazione richiesto per il conseguimento della quota 100.
Quota 100: le finestre di accesso
Dipendenti pubblici o privati ecco le varie decorrenze della pensione con quota 100:
– se l’interessato, che ha risolto il lavoro antecedentemente la domanda di pensione anticipata in quota 100, era un dipendente di una pubblica amministrazione la decorrenza è: 1° agosto 2019, se i requisiti sono stati maturati entro il 29 gennaio 2019; dopo sei mesi se la maturazione avviene a partire dal 30 gennaio 2019;
– dipendenti di datori di lavoro privati in gestione esclusiva: liquidazione inframensile con decorrenza dal 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018.
– dipendenti di datori di lavoro privati con cumulo: liquidazione mensile con decorrenza dal 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018.
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo:
– non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
– la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
– è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Chi è già titolare di pensione può andare in pensione in quota 100?
Possono andare in pensione in quota 100 i titolari di pensione in forme previdenziali diverse da quelle indicate dall’articolo 14 comma 1 del decreto legge 4/2019. Esempio: casse di previdenza professionale e Fondazione Enasarco fondi integrativi di previdenza.
In pensione con Opzione donna
In merito a “Opzione donna”, l’Inps ha evidenziato che per il perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari e figurativi (con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati).
Inoltre, le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
In evidenza… |
Pensione anticipata per i lavoratori precoci Riguardo la liquidazione della pensione anticipata ai lavoratori precoci, l’Inps precisa che va considerata tutta la contribuzione accreditata prima della decorrenza della pensione, secondo le regole della gestione che liquiderà la pensione. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della cosiddetta finestra non impedisce la liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo necessario per la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci. Inoltre, la decorrenza non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni vigenti. |
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.