- 21 Novembre 2019
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Pensione
La nuova legge di Bilancio rimodula il meccanismo di perequazione delle pensioni: riduce gli scaglioni ed estende la rivalutazione piena fino a 4 volte il trattamento minimo Inps.A
Il disegno di legge di Bilancio 2020, all’esame del Parlamento, prevede per il biennio 2020/2021 un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni al costo della vita. Rispetto all’attuale scaglionamento, frutto della precedente manovra finanziaria, si prevedono 6 differenti aliquote, invece che 7, e l’estensione dell’adeguamento pieno ai redditi da 3 fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (pari a 513 euro). In pratica, avrebbero una rivalutazione al 100% anche i pensionati con redditi che non superano i 2.052 euro.
L’attuale meccanismo di perequazione
La legge di Bilancio 2019, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa che avrebbe previsto un ritorno ad una indicizzazione piena, ha stabilito un meccanismo di sterilizzazione per un ulteriore triennio nel periodo 2019-2021.
In particolare, si è riconosciuta la perequazione sulla base di sette fasce con aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo Inps.
Nello specifico, l’adeguamento all’inflazione del 100% riguarda solo gli assegni fino a 3 volte il minimo del trattamento Inps (pari a 1.539 per il 2019).
Per gli importi superiori e fino a 4 volte il minimo è garantito il 97% dell’adeguamento, misura che scende al 77% per le pensioni tra 4 e 5 volte e al 52% per quelle tra 5 e 6 volte il trattamento minimo. La rivalutazione viene riconosciuta in misura inferiore al 50% per le pensioni con importi più alti, precisamente al 47% per quelle tra 6 e 8 volte il trattamento minimo, al 45% per quelle tra 8 e 9 volte e al 40% per gli importi superiori a 9 volte la pensione minima Inps.
Novità dalla legge di Bilancio 2020
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si prevede, invece, scaglionata su 6 aliquote:
- al 100% per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps;
- al 77% per quelle pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
- al 52% per i trattamenti superiori a 5 volte e pari o inferiori 6;
- al 47% per quelli superiori a 6 e fino 8 volte il trattamento minino;
- al 45% superiori a 8 e pari a 9 volte;
- al 40% superiori a 9 volte il minino Inps.
In evidenza |
Cosa succederà dal 2022 Il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede, inoltre, dal 1° gennaio 2022, il ritorno all’applicazione dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della l. n. 448/1998. Tre le aliquote previste: a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo Inps; b) nella misura del 90% o per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps; c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. |
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