L’assegno di invalidità non è cumulabile con la Naspi

L’assegno di invalidità non è cumulabile con la Naspi

I due trattamenti, Naspi e assegno di invalidità sono alternativi. E' possibile scegliere l'uno o l'altro. La Naspi, però, non può essere ripristinata

Chi è in disoccupazione e ha i requisiti per percepire l’assegno di invalidità può optare per quest’ultimo trattamento chiedendo la sospensione del primo, ma poi non potrà più tornare indietro.

L’Inps, in un messaggio, chiarisce questo punto rifacendosi a una vecchia sentenza della Corte Costituzionale del 2011. La sentenza stabilisce che i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità sono alternativi e il beneficiario ha la possibilità di scegliere i secondi sui primi.

Pertanto, sarà cura del lavoratore decidere se percepire l’assegno di invalidità o rinunciarvi per beneficare della Naspi. Ovviamente tale scelta sarà dettata dal trattamento più favorevole in quel momento. Solo che se si opta per l’assegno di invalidità, poi non si può più richiedere la Naspi. Mentre vale il contrario.

Le indicazioni fornite dall’Istituto riguardano la possibilità di ripristinare il pagamento dell’assegno nell’ipotesi in cui l’indennità Naspi sia sospesa per periodi di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o inferiore a sei mesi o sia erogata in forma anticipata.La scelta è quella che determina la possibilità di ripristino: mentre l’assegno di invalidità può essere ripristinato dopo la sospensione a favore dell’indennità di disoccupazione, non è permesso il contrario; una volta scelto l’assegno ordinario di invalidità, infatti, non si può più tornare indietro e si perde la parte rimanente di indennità di disoccupazione.

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Naspi o assegno di invalidità: i tre casi che si possono presentare

1) Nel caso di contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi è sospesa e sarà ripresa al termine del contratto. In tale periodo il soggetto rimane dunque titolare di Naspi – ancorché sospesa – e non può dunque percepire l’assegno ordinario di invalidità (AOI) se non vuole rinunciare del tutto alla disoccupazione. Infatti, l’opzione per il ripristino dell’AOI comporta la rinuncia definitiva al periodo residuo di disoccupazione;

2) l’assegno di invalidità, qualora venga scelta l’indennità Naspi, può essere ripristinato se rimane la titolarità dello stesso al termine della disoccupazione. Infatti, benché sospeso, l’AOI soggiace alla disciplina delle conferme e delle revisione;

3) qualora la Naspi sia erogata in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità. Al termine, può essere ripristinato qualora il soggetto ne sia ancora titolare.

 

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