- 22 Febbraio 2019
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Pensione, Rubrica Previdenza, Senza categoria
Il pignoramento del quinto della pensione va calcolato sull’importo netto e non sul lordo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha risolto definitivamente una questione molto dibattuta. Pensionati più tutelati.
Non è infrequente ricevere una comunicazione con cui l’Inps annunci che tratterrà delle somme dalla pensione per importi da restituire. Al di là dei casi in cui tali richieste possono essere oggetto di contestazione da parte del pensionato, vi sono poi situazioni in cui, obiettivamente, le somme vanno effettivamente restituite perché indebitamente percepite.
Ma quanto può trattenere l’Inps dalla nostra pensione per recuperare i suoi soldi?Se per un verso appare pacifico che il rimborso debba avvenire in modo rateale e nella misura massima di 1/5 della pensione, non è però altrettanto pacifica la modalità con cui il quinto debba essere calcolato.
L’Inps infatti, sino ad oggi, calcolava la rata del rimborso nella misura di 1/5 della pensione basandosi sull’importo lordo della prestazione. Questo modus operandi dell’Istituto è stato però più volte contestato, tanto da far giungere la questione innanzi alla Suprema Corte la quale, dirimendo definitivamente la questione, ha stabilito che se per un verso è vero che la norma consente all’Istituto il pignoramento dei crediti pensionistici, “nei limiti di un quinto del loro ammontare” (L. n. 153 del 1969, art. 69, comma 1), per debiti verso l’Inps riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute e per omissioni contributive, per altro verso ha però stabilito che l’ammontare di riferimento, su cui calcolare la rata di rimborso di 1/5, è senz’altro quello netto e non l’importo lordo della pensione.
La Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 3648/2019 – sez. lav.- infatti ribadisce che nella determinazione delle quote pignorabili la norma (DPR. 150, art. 2) stabilisce che esse, in ogni caso, siano valutate “al netto di ritenute”. Non vi è quindi dubbio che nella applicazione della disciplina del pignoramento delle pensioni (ex art. 69 cit.) l’Inps debba tenere conto, al momento del calcolo del quinto, dell’importo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, dovendo l’Istituto avere in considerazione anche la norma generale sul pignoramento i cui precetti non possono essere disattesi e le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è, dice la Suprema Corte, quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali.
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