NaSpI: chiarimenti Inps per i lavoratori licenziati in emergenza Covid-19
- 25 Giugno 2020
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Indennizzo, Rubrica Previdenza
L’indennità di disoccupazione NaSpI può essere richiesta anche per un licenziamento successivo al 17 marzo 2020. L’Inps fornisce chiarimenti con il messaggio n. 2261 del 1° giugno.
L’Inps con il messaggio n. 2261 del 1° giugno chiarisce che possono accedere all’indennità di disoccupazione NaSpI i lavoratori che hanno perso il lavoro per giustificato motivo oggettivo durante il periodo di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus.
Nonostante il Governo abbia posto il divieto di licenziamenti ai lavoratori per il periodo che decorre dal 17 marzo al 17 agosto 2020 (ex art. 46 del D.L. 18/2020, integrato dall’art. 80 del D.L. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio), alcuni datori di lavoro hanno proceduto ugualmente a recedere il contratto di lavoro.
L’Inps ha precisato quindi che, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, i lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a partire dal 17 marzo, possono presentare domanda di Indennità di disoccupazione NaSpI.
La norma ha stabilito, inoltre, che il datore di lavoro può revocare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, a condizione che contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga con causale COVID-19 (ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020) a partire dalla data in cui è partito il licenziamento.
L’Istituto fa presente che per questi lavoratori l’accoglimento della NASpI sarà effettuato con riserva e che, qualora a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale il lavoratore ottenga la reintegrazione sul posto di lavoro, dovrà restituire all’Inps l’indennità NASpI percepita.
In quali casi va restituita la NaSpi?
Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso. In caso di reinserimento sul posto di lavoro il lavoratore dovrà restituire quanto percepito.
Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro revochi il recesso per giustificato motivo oggettivo intimato tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, chiedendo per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale. Anche in questa ipotesi le somme devono essere restituite.
L’Inps chiarisce, infine, che il blocco del licenziamento non trova applicazione né nei confronti del lavoratori domestici né dei co.co.co. In questi casi il datore di lavoro resta libero di recedere dal contratto con la conseguente attivazione della NASpI o della Dis-Coll.
Per ulteriori informazioni sull’argomento trattato e per richiedere la disoccupazione NaSpI il Patronato 50&PiùEnasco, presente in tutta Italia, è a disposizione dei cittadini.
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