Assegno di Inclusione, al via dal 1° gennaio 2024

Assegno di Inclusione, al via dal 1° gennaio 2024

L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico ai fini dell’inclusione sociale e professionale, che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di Cittadinanza. È condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

Assegno di Inclusione: quali sono i requisiti per accedere?

L’Assegno di Inclusione (ADI) è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente familiare in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità, oppure
  • minorenni, oppure
  • con almeno 60 anni di età, oppure
  • inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti possono essere:

  • cittadini italiani
  • cittadini europei o loro familiari
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  • essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), nei 10 anni precedenti alla richiesta.

La famiglia dovrà possedere:

  • ISEE non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di Cittadinanza);
  • valore di reddito familiare inferiore a 6mila euro annui maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si attesta sui 7.560 euro annui.

L’Assegno di Inclusione sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL e Disoccupazione agricola.

Si ricorda che non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).

A quanto ammonta l’Assegno di Inclusione?

L’importo dell’Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):

  • un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Si ricorda che l’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Relativamente alle sanzioni, si ricorda che coloro che intendano ottenere indebitamente l’Assegno di Inclusione tramite dichiarazioni o documenti falsi oppure omesse informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti è punita con la reclusione da uno a tre anni. 

Per fare domanda ai fini dell’Assegno di Inclusione, bisognerà innanzitutto dotarsi di un ISEE valido, servizio per cui è possibile rivolgersi a 50&PiùCaf. Una volta in possesso dell’ISEE si dovrà inoltrare la domanda vera e propria:

  • tramite i sistemi telematici del portale INPS;
    oppure
  • chiedendo assistenza a un ente di Patronato.

Il Patronato 50&PiùEnasco, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, è a disposizione per la presentazione dell’Isee utile ai fini della domanda dell’Assegno di Inclusione.

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