Congedo parentale 2024: le istruzioni sull’indennità maggiorata

Congedo parentale 2024: le istruzioni sull’indennità maggiorata

L’Inps con una recente circolare, fornisce le istruzioni applicative utili all’erogazione dell’indennità di congedo parentale nella misura del 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024.

A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla Legge di bilancio 2024, è stata disposta l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio oppure entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età). Per il 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.

Nel corso dell’ultimo biennio la disciplina dei congedi parentali (DLgs. 151/2001) è stata oggetto di numerose modifiche. Inizialmente il D.Lgs. n. 105 ha ampliato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti elevando da 6 a 9 mesi complessivi  fruibili entro i 12 anni del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido. Successivamente è stato il turno della Legge di bilancio 2023 che ha innalzato all’80% l’indennità di congedo parentale per un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno indennizzati al 30%.

Congedo parentale: chi sono i destinatari

I destinatari naturali sono i lavoratori dipendenti con figli.

In dettaglio:

  • genitori dipendenti del settore privato;
  • genitori dipendenti del settore pubblico (dipendenti PA);
  • genitori in alternanza tra loro (il congedo è applicato alternativamente tra i genitori lavoratori dipendenti, permettendo una flessibilità nell’uso dell’ulteriore mese di congedo parentale).

Esclusi

Le regole sul congedo all’80% non si applicano invece ad altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata e altre categorie non dipendenti. Anche per gli operai agricoli l’indennità di congedo resta al 30%.

Congedo parentale: le novità

Attualmente la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi entro i 12 anni di vita del bambino (limite complessivo tra i due genitori) fatta salva l’ipotesi in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi con l’aggiunta di un ulteriore mese. In alternativa tra loro i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per massimo sei mesi (limite individuale che per il padre si innalza a 7 mesi se si astiene per almeno tre mesi).

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori, il congedo parentale risulta indennizzabile nella seguente modalità:

– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo unico.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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