Pace contributiva e il riscatto laurea per gli under 45
- 22 Marzo 2019
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Imposte
Per riscattare i periodi non coperti da contribuzione sono previste agevolazioni e detrazioni fiscali di quanto versato. Costi e requisiti per fare domanda.
A cura di 50&PiùEnasco
La pace contributiva, contenuta nel decreto legge n. 4/2019 sul reddito di cittadinanza e pensione anticipata “quota 100”, prevede la possibilità di riscattare i periodi non soggetti ad obbligo contributivo.
La facoltà di riscatto, quindi,non può essere esercitata per recuperare periodi in cui si è svolta attività lavorativa con obbligo di versamento dei contributi all’Inps. L’esclusione vale anche se l’obbligo contributivo si è prescritto. Queste, in sintesi, le ultime precisazioni fornite dall’Inps con la circolare di marzo.
Destinatari del riscatto
Possono fare richiesta tutti gli assicurati rientranti nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni dei lavoratori autonomi, ed alla gestione separata di cui o i loro superstiti o i parenti affini entro il secondo grado.
Per poter beneficiare della facoltà di riscatto, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995 che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.
L’Inps pertanto presterà attenzione a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto)accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati.
Da ciò ne consegue che, l’eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, darà luogo all’annullamento d’ufficio del riscatto con conseguente restituzione dei contributi senza interessi;
b) non essere titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
La titolarità di pensione ai superstiti – sia essa indiretta o di reversibilità – preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta.
Oggetto del riscatto
Per i periodi per i quali si vuole dare copertura tramite riscatto non deve esserci obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Possono essere oggetto di riscatto periodi fino ad un massimo di 5 anni, anche non continuativi.
In particolare, possono essere oggetto di riscatto i periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019 (29 gennaio 2019), compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle gestioni previdenziali interessate.
Se l’interessato, al momento della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.
Esempio
Prima iscrizione nella nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) dal 01/01/1998 fino al 31/12/2000 e successivamente iscrizione nella Gestione separata a partire dal 31/04/2012.
L’interessato potrà quindi riscattare il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/2001 e 30 /04 /2012 e potrà esercitare la facoltà sia in Gestione separata che nel Fpld.
Onere di riscatto
Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata alla contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Cioè, si tiene conto del criterio di calcolo contributivo ” stabilito dall’art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 184/1997.
La pace contributiva prevede la detrazione del 50% dall’imposta lorda del costo sostenuto in 5 quote annuali consecutive e di pari importo.
Anche il datore di lavoro dell’interessato può sostenere l’onere del riscatto e detrarre quanto versato dal reddito di impresa.
La somma dovuta a titolo di riscatto potrà essere versata in unica soluzione attraverso rate mensili fino ad un massimo di 60; ogni rata, non potrà essere inferiore a 30 euro di importo e non saranno applicati interessi per la rateizzazione.
E’ da sottolineare che la rateizzazione di quanto dovuto per il riscatto non potrà essere concessa nel caso in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una prestazione pensionistica diretta o indiretta.
La facoltà di riscatto è prevista in via sperimentale per il periodo dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021
Riscatto agevolato della laurea per gli under 45
Il comma 6, dell’art.20, prevede anche una forma particolare di riscatto laurea, aggiungendo il comma 5-quater all’art.2, del decreto legislativo 184/1997.
Ovvero si dà la facoltà ai soggetti che hanno conseguito la laurea e fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, di riscattare la stessa.
E’ da sottolineare che, tale possibilità viene data per i periodi solo con il sistema di calcolo contributivo.
L’onere dei periodi di riscatto è rappresentato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo (articolo 1, comma 3, della legge 233/1990), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Il calcolo: coloro che vorranno chiedere il riscatto agevolato, pagheranno un importo annuo pari a 5.240 euro, risultante dalla seguente operazione: 15.878,00 Minimale artigiani e commercianti anno 2019 pari a 15.878,00 e X 33% (aliquota di computo per i dipendenti ) = 5.240. Tale importo verrà moltiplicato per gli anni del corso di laurea
E’ opportuno precisare che tra gli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro e Affari sociali della Camera al DL n. 4/2019, c’è la possibilità che anche per gli over 45 anni di fruire dell’agevolazione a condizione che si rientri in toto nell’applicazione del metodo di calcolo contributivo.
In evidenza…
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”.
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.
Cosa c'è da sapere
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