Ammortizzatore unico per alluvionati: domande dal 15 giugno

Ammortizzatore unico per alluvionati: domande dal 15 giugno

L’ammortizzatore unico per alluvionati è un ammortizzatore sociale emergenziale riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro e lavoratori che sono nell’impossibilità di prestare attività lavorativa a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana.

La nuova misura, spiega l’Inps, si qualifica come “ammortizzatore” differente da quelli vigenti, ai quali si affianca per gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale e con i quali è incompatibile. Pertanto, non possono fruirne i lavoratori che, per gli stessi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del d. l. n. 61/2023 sono destinatari dell’“ammortizzatore unico” i seguenti soggetti:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, al 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al d.l. n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • lavoratori subordinati del settore privato che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al d.l. n. 61/2023.

Ammortizzatore unico per alluvionati: come funziona la nuova misura

L’ammortizzatore unico per alluvionati è previsto in favore anche dei seguenti lavoratori agricoli:

  • dipendenti, anche agricoli, che al 1° maggio risiedono o sono domiciliati o lavorano presso datori di lavoro con sede legale/operativa in un comune alluvionato, per le giornate di sospensione dell’attività fino a massimo 90;
  • dipendenti, anche agricoli, che al 1° maggio risiedono o sono domiciliati in un comune alluvionato, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori ubicati fuori dai territori alluvionati, per le giornate di mancata prestazione lavorativa, fino a massimo 15;
  • lavoratori agricoli che al 1° maggio erano privi di rapporto di lavoro attivo, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché dipendenti di datori di lavoro che operano in un comune alluvionati, per un periodo pari alle giornate lavorate nell’anno precedente detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino a massimo 90;
  • lavoratori agricoli che al 1° maggio erano privi di rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in un comune alluvionato, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori che operano fuori dei comuni alluvionati, per le giornate di mancata prestazione lavorativa, fino a massimo 15.

La nuova misura dell’intervento che sarà pari al massimo mensile del trattamento di cassa integrazione, cioè 1.321,53 € al mese:

  • verrà erogata per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa;
  • consiste in un nuovo ammortizzatore sociale unico comprensivo di relativa contribuzione figurativa;
  • differisce dai vari trattamenti già esistenti come la Cassa integrazione ordinaria, l’Assegno di integrazione salariale e la Cassa integrazione speciale operai agricoli;
  • gestirà in modo più adeguato e snello la situazione emergenziale.

Ammortizzatore unico per alluvionati: domande dal 15 giugno

La domanda va presentata dal datore di lavoro, sia nell’ipotesi di sospensione dell’attività, sia con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro. L’«impossibilità», spiega l’Inps, s’intende collegata:

  • alla presenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
  • alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • alle condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

Ai fini della richiesta, i datori non sono tenuti a siglare alcun accordo sindacale ma dovranno indicare quale delle sopra indicate condizioni  sono soddisfatte. Nelle ipotesi di cui sopra i datori dovranno specificare di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore, inoltre, non incidono sulle durate massime di quelli ordinari. Infine, i datori di lavoro non devono versare il contributo addizionale. Per i termini, le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

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