- 19 Aprile 2018
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Indennizzo, Rubrica Previdenza
Se il fatto è causato da terzi, l’Inps si avvale delle azioni di rivalsa/surroga nei confronti di chi ha provocato il danno e della sua assicurazione. Non bisogna accettare somme dall’assicurazione prima che l’Inps eserciti la sua rivalsa. Ti spieghiamo perché.
In caso di infortunio extralavorativo causato da fatti dolosi o colposi di terzi e, in particolare, come conseguenza di incidente stradale, l’Inps è tenuto a erogare l’indennità di malattia per incapacità temporanea al lavoro o la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità quando la capacità di lavoro è annullata o ridotta a meno di un terzo.
Allo stesso modo INPS è tenuto pure all’erogazione di eventuale invalidità civile (pensioni, assegni, indennità) s la causa è un fatto illecito provocato da terzi.
Tuttavia INPS, dovendo pagare il danno, ha diritto a rivalersi sul terzo responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione.
Il diritto alla rivalsa (surroga)è previsto dalle seguenti norme:
– indennità di malattia, articolo 1916 codice civile;
– assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, articolo 14 legge 222/1984;
– provvidenze economiche di invalidità civili (pensioni, assegni, indennità), articolo 41, comma 1, della legge 183/2010.
Il caso più frequente è quello di un incidente stradale a causa del quale un soggetto subisce danni permanenti al fisico per colpa di terzi. Se questo soggetto inoltra domanda di riconoscimento di invalidità civile o di accompagnamento e l’INPS la concede, l’INPS può – o meglio – deve rivalersi sul soggetto che ha causato il danno o sulla sua compagnia di assicurazione. Altre norme regolamentano invece i rapporti tra le imprese di assicurazione e INPS (articolo 142 del D.Lgs 209/2005; l’articolo 42, comma 2, 3 e 4 legge 183/ 2010).
Nel gennaio 2011 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e ANIA (associazione nazionale imprese d’assicurazione) per favorire l’esercizio delle azioni surrogatorie e la liquidazione dei sinistri.
La legge 183/2010 prevede per il medico curante, constatato che l’incapacità lavorativa derivi da responsabilità di terzi, l’obbligo di segnalazione nei certificati di malattia, al fine di permettere all’INPS di azionare la surroga e la rivalsa.
Il modello INPS AS1 (per infortunio extra lavorativo provocato da terzi)
E’ il modello che riceve il lavoratore da INPS con avvertenza all’interessato, in caso di accordo o pagamento, a non accettare somme dall’assicurazione prima che INPS non sia stato garantito nei suoi diritti, pena la restituzione all’INPS di quanto corrisposto a titolo delle varie prestazioni.
Inoltre, gli utenti che richiedono prestazioni di invalidità pensionabile e/o civile, nel caso che l’incapacità lavorativa sia stata causata da responsabilità di terzi, non debbono sottoscrivere alcun atto di quietanza di liquidazione del danno da parte della compagnia assicuratrice e di comunicare all’INPS la responsabilità di terzi, all’atto della domanda.
Se l’evento (incidente stradale o altro) sia di natura accidentale o sia stato provocato da terzi:
– nell’evento di natura accidentale non si deve compilare null’altro;
– nell’evento provocato da terzi occorre continuare nella compilazione indicando tutti i dati richiesti per l’individuazione del responsabile dell’evento e della sua Assicurazione.
I termini di prescrizione
I termini prescrizionali in relazione all’esercizio del diritto di rivalsa sono:
– cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi ;
– due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie;
– il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3° comma, 1° capoverso, dell’art. 2947 c.c.
Nell’ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:
– un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico o privato, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l’estensione prevista dal comma 2 dell’art. 2951 c.c.;
– due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore.
Nell’ipotesi di pregiudizio, arrecato dall’assistito, al diritto di rivalsa:
– dieci anni nel caso in cui l’assistito abbia reso dichiarazione negativa in ordine alla titolarità o alla pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile, e successivamente, ponga in essere atti tali da compromettere l’azione di rivalsa dell’Istituto di cui all’art. 41 della legge n. 183/2010 (art. 2946 c.c.).
Le prestazioni per le quali l’Inps deve attivare l’azione di rivalsa sono:
- l’indennità di accompagnamento che spetta agli invalidi civili totali, il cui importo mensile (12 rate in un anno) è di euro 516,35;
- la pensione di inabilità, sempre per gli invalidi civili totali (età 18-65 anni), il cui importo mensile (13 rate) è di euro 282,55;
- l’assegno mensile di assistenza, per gli invalidi civili parziali (età 18-65 anni), il cui importo mensile (13 rate) è di euro 282,55;
- l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti il cui importo mensile (12 rate) è di euro 915,53;
- l’indennità speciale per i ciechi parziali il cui importo mensile (12 rate) è di euro 209,51;
- la pensione per i ciechi assoluti o parziali il cui importo mensile (13 rate) è di euro 305,56 per chi non è ricoverato, ossia euro 282,55 per chi invece è ricoverato;
- l’indennità di comunicazione per i sordi il cui importo mensile (12 rate) è di euro 256,21;
- la pensione per i sordi (età tra 18 e 65 anni), il cui importo mensile (13 rate) è di euro 282,55 ;
- indennità mensile di frequenza il cui importo mensile (12 rate) è di euro 282,55.
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Presentazione della domanda e pensione anticipata Come viene calcolato l’importa di rivalsa? L’Inps determina l’importo di rivalsa con il risultato della moltiplicazione di tre fattori: 1) importo mensile della prestazione sia essa una pensione, un assegno o un’indennità; 2) numero di mensilità in cui la prestazione è erogata in un anno (può essere 13 per le pensioni o 12 per l’indennità di accompagnamento); 3) coefficiente fisso di tariffa, previsto nelle apposite otto diverse tavole, in base alla prestazione erogata e che dipendente dal sesso e dall’età del beneficiario. Può capitare, inoltre, che l’invalidità consenta l’erogazione di più prestazioni, per esempio pensione e indennità di accompagnamento; in questi casi l’importo complessivo della rivalsa è dato dalla somma delle singole rivalse per le singole prestazioni (rivalsa pensione più rivalsa indennità di accompagnamento). |
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