Indennità di disoccupazione ALAS, per i lavoratori autonomi dello spettacolo

Indennità di disoccupazione ALAS, per i lavoratori autonomi dello spettacolo

Il decreto Sostegni bis ha introdotto la nuova  indennità di disoccupazione ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.

L’Inps con una nuova circolare  fornisce le indicazioni per la presentazione della domanda d’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo “ALAS”, introdotta dal decreto Sostegni-bis.

La nuova misura spetta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio.

L’indennità di disoccupazione ALAS spetta anche ai lavoratori autonomi a tempo determinato e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Cosa c’è da sapere sull’indennità di disoccupazione ALAS

Requisiti per richiedere l’indennità di disoccupazione ALAS

L’indennità di disoccupazione ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non percepire di Reddito di cittadinanza;
  • aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Come presentare la domanda di disoccupazione ALAS

La domanda di disoccupazione ALAS andrà presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla:

  • data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;
  • data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  • data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

L’importo della disoccupazione ALAS corrisponderà al:

  • 75%  del reddito medio mensile nel caso in cui questo  sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro, annualmente rivalutato;
  • 75 %   incrementato dal 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il suddetto importo,  in caso il reddito medio mensile sia superiore.

In ogni caso non potrà superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021 e verrà  corrisposta mensilmente per un massimo  di 6 mesi.

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Decorrenza dell’indennità di disoccupazione ALAS

L’indennità ALAS spetta a decorrere:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, in caso la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, in caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo.

Decadenza dell’indennità di disoccupazione ALAS

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione in caso di:

  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione, ad esempio NASpI, DIS-COLL;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non scelga per l’indennità ALAS.

Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità

L’indennità ALAS è incompatibile:

  • con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative;
  • con il Reddito di cittadinanza;
  • con la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola;
  • con le indennità di malattia e maternità.

L’indennità ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. In caso contrario la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità di disoccupazione ALAS.

L’incompatibilità si rileva al momento della domanda.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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