- 30 Maggio 2019
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Indennizzo
L’Inps con una circolare fornisce istruzioni e chiarimenti per fare domanda di indennizzo in caso di cessata attività commerciale. A partire dal 1° gennaio 2019 la misura è divenuta strutturale senza più una scadenza. L’indennizzo è compatibile con “Quota100”.
A cura di 50&PiùEnasco
Ritorna la rottamazione delle licenze commerciali. Ritorna per sempre, come una misura a regime, cioè strutturale senza più scadenza. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, i commercianti costretti a cessare l’attività in anticipo rispetto all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio), possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell’Inps (513 euro mensili dal 2019).
L’indennizzo, si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo zero per le casse Inps e Stato). L’aliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all’Inps per la pensione. Con la ripresa del beneficio remunerativo è stato quindi riattivato anche l’obbligo di corrispondere la contribuzione aggiuntiva, sempre a partire dal 1° gennaio di quest’anno.
L’opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d’età per gli uomini e 57 anni d’età se donne, che chiudono definitivamente l’attività commerciale e riconsegnano la licenza commerciale.
La misura fu introdotta nel 1996 con il Decreto Legislativo n. 207 per restare operativa fino all’anno 2011; poi venne bloccata. La legge Stabilità 2014 la riconfermò dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) riappare di nuovo ma questa volta in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Lo ha stabilito la legge di bilancio 2019 alla quale l’Inps ha dato seguito con la circolare n. 77 del 24 maggio.
Vediamo quali chi sono nel dettaglio i destinatari:
– i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
– i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– gli agenti e rappresentanti di commercio.
I requisiti necessari per fare domanda:
– avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
– essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
– aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019;
– aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
Attenzione però: restano esclusi dall’indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso (salvo l’attività sia prestata congiuntamente ad un’attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Decorrenza e durata del trattamento
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Dato che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione essenziale, nel caso questa abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. La decorrenza degli indennizzi non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
L’indennizzo spetta sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni); qualora il titolare abbia il requisito contributivo per il pensionamento (di regola 20 anni) al compimento dell’età pensionabile, e per l’accesso alla pensione di vecchiaia siano previste le cosiddette finestre di accesso, l’indennizzo spetterà fino alla prima decorrenza utile alla pensione di vecchiaia.
In evidenza… |
Compatibilità e incompatibilità L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale, mentre non è incompatibile con la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice. La violazione di questo obbligo comporta la decadenza dalla prestazione con impossibilità, pertanto, di ripristinare l’erogazione dell’indennizzo. L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti come, in particolare, la pensione “Quota 100” o la pensione anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne), così come è bene ricordare che è compatibile con l’assegno ordinario/pensione d’inabilità e l’assegno sociale. A tal proposito è bene sottolineare che l’indennizzo può essere concesso anche al titolare di tale prestazione. Tuttavia, il diritto all’assegno sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Di conseguenza per il 2019 la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell’assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.954,00 euro. |
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, l’invio della domanda di indennizzo all’Inps, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.