NASpI anticipata: incentivi all’autoimprenditorialità per chi la percepisce
- 27 Marzo 2025
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Indennizzo

Il lavoratore che ha diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato. Questo a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La finalità dell’incentivo è quella di favorire l’avvio di attività connotate da autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa.
In quali casi si può richiedere la NASpI anticipata?
I casi in cui è possibile richiedere la NASpI anticipata sono i seguenti:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e Spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio ovvero costituzione o ingresso in società di persone (Snc o Sas) in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali (Srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.
L’incentivo dell’autoimprenditorialità è esteso anche al lavoratore che desidera dedicarsi pienamente ad un’attività autonoma già avviata prima o durante il rapporto di lavoro che ha portato alla fruizione dell’indennità.
L’importo della NASpI anticipata corrisponde alla somma totale delle mensilità di indennità di disoccupazione che il lavoratore deve ancora percepire. Se al momento della richiesta si sta già ricevendo la NASpI, saranno anticipate le mensilità dovute. L’importo viene erogato al netto degli assegni per il nucleo familiare (ANF), non essendo previsti per i lavoratori autonomi.
NASpI: a quanto ammonta l’importo dell’indennità?
La misura dell’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’Inps con circolare pubblicata sul sito.
Il lavoratore può richiedere l’intera liquidazione anticipata del trattamento spettante e non ancora erogato in un’unica soluzione. Per esercitare tale diritto il lavoratore deve presentare all’Inps, in via telematica, un’apposita domanda di anticipazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il termine è a pena di decadenza.
Se si instaura un nuovo rapporto di lavoro dipendente prima della scadenza della NASpI anticipata, si dovrà restituire l’intero importo percepito. L’eccezione si verifica qualora venga stipulato un nuovo rapporto di lavoro dipendente con la stessa cooperativa presso cui si ha precedentemente sottoscritto una partecipazione al capitale sociale. In questa situazione particolare, non è richiesta la restituzione dell’importo della NASpI anticipata.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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