- 15 Giugno 2017
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Indennizzo, Rubrica Previdenza
Per aver diritto all’assegno di disoccupazione la domanda va presentata entro il 30 giugno. I requisiti necessari e la documentazione da presentare.
E’ suonata la campanella anche per gli insegnanti, infatti, in questo mese, possono presentare domanda di disoccupazione tutti i docenti precari e i supplenti al termine del contratto Scuola a tempo determinato.
La NASPI infatti, spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi, tra gli altri, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche i supplenti della Scuola). Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Chi può fare domanda tra i docenti precari?
La domanda di disoccupazione può essere presentata da tutti i docenti precari della scuola dell’infanzia, primaria, della secondaria di primo e secondo grado che al termine del contratto stipulato durante l’anno scolastico (fino al termine delle attività didattiche 30 giugno o supplenza annuale 31 agosto), si trovino in stato di disoccupazione e che abbiano maturato dunque almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, e 30 giorni di servizio nei 12 mesi precedenti la richiesta NASPI.
Possono presentare domanda di Naspi anche i supplenti che durante l’anno hanno stipulato più contratti con differenti scadenze e con diverse istituzioni scolastiche, fermo restando i requisiti sopra elencati sulle settimane contributive e i giorni di servizio necessari. Per comprendere meglio, il docente che intende fare richiesta di assegno di disoccupazione quest’anno al termine del contratto scuola al 30 giugno, nei tre anni precedenti il periodo di disoccupazione deve aver maturato 13 settimane contributive.
Riepilogando, per beneficiarne è necessario che siate in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione;
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione
Il docente precario che abbia tutti i requisiti per presentare domanda, potrà fruire di un assegno pari al 75% dello stipendio medio mensile imponibile se la retribuzione è di importo pari o inferiore a 1.195 euro, con un aumento del 25% in relazione a importi differenti, ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione del sussidio.
La durata dell’indennità è rapportata alla contribuzione e viene erogata per la metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. Sono esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato luogo all´erogazione di sussidi di disoccupazione.L´indennità decorre:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l´ottavo giorno;
– dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno.
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare si riferisce alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni (la stessa media considerata per il calcolo dell’indennità). La contribuzione figurativa è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.
È previsto un tetto massimo per il valore della retribuzione figurativa pari a 1,4 volte il massimale NASPI in vigore (nel 2017 1.300 euro, quindi tetto massimo nel 2017 pari a 1.820 euro).
In evidenza |
Naspi, la documentazione necessaria I documenti per poter inoltrare la domanda sono: Modello SR163 (allegato alla comunicazione del MIUR n. 7846 dell’11.05.2017) debitamente compilato e timbrato dalla Banca e sottoscritto dal richiedente nelle parti di propria competenza; Ultime tre buste paga di cui è in possesso il docente, in quanto l’invio dei flussi da parte del Ministero è sempre successivo alla data di cessazione; Contratto di lavoro. |
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria.