Prestazioni a cittadini di Paesi non comunitari: sì dell’Inps in caso di attesa di rinnovo del permesso di soggiorno

Prestazioni a cittadini di Paesi non comunitari: sì dell’Inps in caso di attesa di rinnovo del permesso di soggiorno

L’Inps con il messaggio n.1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che come previsto dalla normativa vigente, i cittadini di paesi extracomunitari hanno diritto a ricevere le prestazioni economiche previste a sostegno del reddito e gestiti dall’istituto, anche se non risultino  ancora titolari di permesso di soggiorno. Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, Assegno Unico, Assegni familiari, Assegno di Inclusione, bonus asilo nido, ecc.

È necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifichi l’avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata dagli uffici competenti.

Prestazioni a cittadini di Paesi non comunitari: la normativa di riferimento

La normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, che all’articolo 5, comma 9-bis, sancisce il diritto del lavoratore straniero di soggiornare e lavorare in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, anche oltre il termine previsto di 60 giorni. Questo, fino alla comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che notificherà al datore di lavoro eventuali motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso.

Ricordiamo che possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea entrati regolarmente nel territorio italiano, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.

La richiesta di permesso di soggiorno è effettuata alla questura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. La durata del permesso di soggiorno varia a seconda dei motivi del soggiorno; per motivi di lavoro subordinato non può essere di durata superiore a due anni (D.lgs. 286/1998, art. 5).

Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale e sempre che permangano i requisiti previsti per il rilascio.

Ai fini del rilascio del permesso lo straniero deve dimostrare, salvo determinati casi, la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e nel caso di richiesta relativa ai familiari, di possedere un reddito sufficiente e un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

La direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006 specifica che questo diritto implica la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero di rimanere nel territorio nazionale fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, con pieno godimento dei diritti connessi.

La direttiva stabilisce inoltre che il mancato rispetto dei tempi per il rinnovo del permesso non incide sulla legittimità del soggiorno né sul godimento dei diritti ad esso collegati, a condizione che sia stata rilasciata la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo.

Durante l’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, i cittadini extracomunitari possono continuare a godere dei diritti legati al soggiorno stesso e alle prestazioni economiche come NASpI, cassa integrazione, maternità, eccetera.

Pagamenti delle prestazioni a cittadini di paesi non comunitari

L’Inps quindi da indicazioni alle proprie strutture territoriali, che nei casi in esame, a seguito dell’accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall’assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il pagamento dovrà essere effettuato con riserva di ripetizione nel caso di diniego di rinnovo.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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