Reddito di Emergenza 2021: domande dal 7 al 30 aprile

Reddito di Emergenza 2021: domande dal 7 al 30 aprile

Via alle domande per il reddito di emergenza 2021. Dal 7 al 30 aprile è possibile richiedere il sussidio per le mensilità di marzo, aprile e maggio.

Con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito al Reddito di emergenza, introdotto dal Decreto Sostegni, che ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

In attesa della pubblicazione della circolare con la quale l’INPS illustrerà nel dettaglio la misura in argomento, vediamo quali sono i beneficiari, le novità e le modalità per la presentazione della domanda.

BENEFICIARI

Il decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio (la norma non prevede una durata minima di permanenza);
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Isee;
  • un valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000;
  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 introdotte dal medesimo Dl n. 41/2021.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda può essere trasmessa all’Inps esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021. Il richiedente deve essere in possesso di una Dsu valida al momento della presentazione della domanda.

INCOMPATIBILITA' DEL BENEFICIO

Il beneficio non è compatibile:

  • con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

NOVITA' PER CHI HA TERMINATO LA DISOCCUPAZIONE

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti appena descritti, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che hanno terminato le prestazioni Naspi Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che sono in possesso di un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici Naspi e Dis-coll, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’Isee) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, ossia:

  • il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della Naspi o della Dis-coll nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una Dsu in corso di validità, con valore dell’indicatore Isee, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Devi presentare la domanda per ottenere il Reddito di Emergenza? Il Patronato 50&PiùEnasco è a tua disposizione per aiutarti a presentare la domanda e se non ne sei in possesso, a fornirti una DSU aggiornata necessaria per poterne beneficiare.

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