Revoca dell’indennità di accompagnamento: tutte le novità

Revoca dell’indennità di accompagnamento: tutte le novità

Vediamo tutte le novità sulla revoca dell’indennità di accompagnamento e azione giudiziale, senza necessità di altra domanda amministrativa.

La Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 14561/2022, ha sancito quanto segue: Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.

Revoca dell’indennità di accompagnamento: il caso

Un invalido ricorre al giudice contro l’Inps perché dopo una visita medica l’Istituto gli ha revocato l’indennità di accompagnamento per il venire meno dei requisiti sanitari richiesti dalla legge. Il tribunale accoglie in parte la domanda e riconosce la sussistenza dei presupposti per l’indennità a partire dalla data del ricorso in giudizio  e non dalla revoca.

L’invalido si rivolge alla Corte di Appello che rigetta invece la domanda ritenendo che “in caso di revoca della prestazione la domanda giudiziaria di ripristino non desse luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma attenesse piuttosto all’accertamento di un nuovo diritto alla provvidenza diverso, ancorché identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca.”

Conseguentemente ritenne che “l’interessato fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, in mancanza della quale l’azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio.”

Contro questa decisione, viene proposto ricorso presso la Suprema Corte con due motivi.

La sezione lavoro ha ravvisato, considerata la giurisprudenza consolidata che prevedeva la necessità di una nuova domanda amministrativa anche per il caso di revoca dell’indennità di accompagnamento, degli elementi di valutazione idonei a sollecitare un approfondimento, rimettendo gli atti al Primo Presidente, evidenziando che la questione fosse riconducibile tra quelle di massima e particolare importanza, che ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. possono essere assegnate alle Sezioni Unite.

I due motivi di cassazione riguardavano l’erroneità della decisione della Corte d’Appello in merito alla necessità di presentare una nuova domanda amministrativa prima di agire giudizialmente contro il provvedimento di revoca dell’indennità di accompagnamento, che secondo il ricorrente sarebbe contraria alla normativa in essere, la quale dispone che avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al Giudice ordinario.

Visto che nessuna disposizione prescrive che l’invalido debba presentare una nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca dell’indennità di accompagnamento, e che dunque il ricorrente aveva agito correttamente proponendo il ricorso in via giudiziaria.

Il ricorrente, inoltre, evidenziava che la ratio del legislatore è stata quella di intervenire per eliminare i ricorsi amministrativi, prima vigenti per le prestazioni assistenziali favorendo invece la possibilità di agire direttamente al Giudice, per evitare sdoppiamenti di procedure e allungamento dei tempi.

Revoca dell’indennità di accompagnamento: la sentenza della Cassazione

La Cassazione, che accoglie il ricorso dell’invalido, precisa che “la domanda giudiziaria di ripristino di una prestazione già in godimento, revocata all’esito di un controllo in sede amministrativa, non dà luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca ma investe il diritto del cittadino ad ottenere la prestazione che, nel ricorso dei suoi presupposti, la legge gli accorda.”

La stessa Cassazione precisa che in caso di revoca dell’indennità di accompagnamento, non occorre presentare una nuova domanda amministrativa per avere il ripristino della prestazione già in godimento.

Le Sezioni Unite dichiarano quindi che “ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.”

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