Licenziamento e legge 104: cosa succede se non si rispetta il congedo straordinario?
- 25 Gennaio 2023
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Disabilità, Lavoro e Famiglia
Le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, comma 2) e quella 8 marzo 2000, n. 53 (art. 4) prevedono che i familiari di soggetto affetto da handicap in situazione di gravità possano beneficiare di un congedo retribuito della durata massima di due anni (permessi legge 104).
La definizione di soggetto con handicap grave si trova all’interno dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Permessi legge 104: chi ne ha diritto?
Hanno diritto a fruire dei benefici della Legge 104 i lavoratori dipendenti che siano:
- coniuge (o la parte di unione civile) convivente con il disabile;
- i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio/a gravemente disabile;
- il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile;
- i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
- il parente entro il terzo grado convivente.
Inoltre, si deve notare che la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità, deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata del congedo stesso.
Non possono invece richiedere il congedo straordinario:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale , durante le pause di sospensione contrattuale.
Legge 104: durata e fruizione della prestazione
La prestazione è riconosciuta per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa.
Questo periodo vale anche come limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona portatrice di handicap.
Il congedo può essere utilizzato in maniera frazionata anche a giorni interi; tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.
Ricordiamo che durante i giorni di permesso legge 104 non si possono svolgere attività ludiche (andare al bar con gli amici, fare un allenamento in palestra, fare una gita). Va fatto notare che non si può impedire al caregiver di uscire di casa, per fare una passeggiata ad esempio. È Questo non costituisce abuso se effettuato nelle vicinanze della casa del disabile.
Il tempo dedicato alle attività extra, comunque, deve essere ridotto e non deve compromettere la qualità dell’assistenza. i permessi non devono essere impiegati nemmeno per svolgere altre prestazioni lavorative.
Licenziamento e legge 104: cosa succede se si abusa dei permessi?
Coloro che abusano dei permessi 104 rischiano una sanzione disciplinare che deve essere proporzionata all’entità dell’abuso. Si va dal richiamo verbale al licenziamento per giusta causa. Oltre a questo l’azienda potrebbe anche denunciare il dipendente che verrebbe incriminato per truffa ai danni dell’Inps
Vediamo di seguito un esempio di licenziamento durante il congedo 104:
con la sentenza n. 21773 dell’8 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente sorpresa, durante il periodo di congedo straordinario, a lavorare presso il negozio di cui era titolare il compagno, anche lui il dipendente della società.
La Corte d’appello di Bologna aveva respinto in secondo grado, il reclamo proposto dalla lavoratrice confermando la sentenza di primo grado con cui la donna si era vista rigettare l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro. Il licenziamento, avvenuto ad agosto 2016, era stato intimato alla dipendente perché scoperta a lavorare presso il negozio di cui era titolare il compagno durante il periodo di congedo straordinario per assistere la figlia portatrice di handicap in situazione di gravità.
La dipendente era stata colta sul fatto da parte di un investigatore privato, incaricato dalla società datrice di lavoro di pedinare il compagno della stessa, anch’egli dipendente presso la stessa azienda. Quest’ultimo inoltre era stato sorpreso a lavorare presso lo stesso negozio, di cui era titolare, nel corso di un’assenza per malattia.
È ritenuto quindi legittimo il licenziamento di una dipendente che, durante il periodo di congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, al fine di consentirle di accudire la figlia portatrice di handicap in situazione di gravità, viene sorpresa a lavorare nel negozio di proprietà del suo compagno.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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