APE sociale: presentazione della certificazione per l’accesso entro il 31 marzo
- 7 Marzo 2025
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione

L’APE sociale è un’indennità statale erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di difficoltà che chiedono di anticipare la pensione al compimento dei 63 anni più cinque mesi. L’ultima finanziaria ha confermato la misura anche per il 2025: l’indennità infatti spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.
Chi ha diritto all'Anticipo pensionistico (APE Sociale)
L’APE sociale viene corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. È riservata ai dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla gestione separata (escluse le casse professionali) che versano in uno dei seguenti stati di difficoltà:
- disoccupazione;
- con disabilità oltre il 74%;
- soggetti conviventi con familiare disabile;
- lavoratori con almeno 36 anni di anzianità contributiva di cui almeno sette degli ultimi dieci anni impegnati in professioni gravose.
Requisiti
Per ricevere l’APE sociale è necessario essere in possesso di alcuni requisiti posseduti al momento della domanda:
- avere almeno 63 anni;
- avere almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- avere almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono attività gravose;
- non essere titolari di titolari di alcuna pensione diretta;
- aver cessato l’attività lavorativa.
L’accesso al beneficio è inoltre vincolato alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma o parasubordinata, svolta in Italia o all’estero. Per le donne con figli disoccupate o occupate in una delle professioni elencate sopra, i requisiti contributivi richiesti sono ridotte di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
È incompatibile con l’indennità di disoccupazione involontaria NASPI, DIS COLL, ISCRO e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È invece compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o parasubordinata solo nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.
Incumulabilità con i redditi di lavoro
L’INPS ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024/2025. Secondo le nuove regole, i titolari di APE sociale certificata perdono il beneficio se:
- svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo;
- esercitano lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) con redditi superiori a 5.000 euro lordi annui.
La decadenza si applica per attività lavorative svolte dalla decorrenza del beneficio fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni, valida fino al 31 dicembre 2026). Per il limite di 5.000 euro per lavoro autonomo occasionale, si considera il reddito annuo complessivo, inclusi i mesi precedenti e successivi alla decorrenza del beneficio.
I beneficiari devono comunicare all’INPS, entro 5 giorni, l’avvio di attività lavorativa dipendente o autonoma o il superamento del limite di reddito per il lavoro autonomo occasionale.
Per chi ha ottenuto la certificazione negli anni precedenti, resta il regime di incumulabilità che consente di cumulare l’indennità con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato fino a 8.000 euro annui, e da lavoro autonomo fino a 4.800 euro annui.
Come funziona
L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di legge e che l’attività lavorativa sia cessata. Viene poi erogata ogni mese per 12 mensilità, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento di una pensione anticipata.
Se si è iscritti a un’unica gestione, l’indennità corrisponde all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questa cifra). L’importo dell’indennità non viene rivalutato né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, interessate dall’APE Sociale, la rata mensile di pensione viene calcolata pro quota per ciascuna gestione, in base ai rispettivi periodi di iscrizione e alle retribuzioni di riferimento.
Per ottenere la prestazione gli interessati devono presentare una apposita istanza all’Inps per la verifica delle condizioni. Anche quest’anno, pertanto, ci saranno tre finestre:
- dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva);
- dal 1° aprile al 15 luglio;
- dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva).
Resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e comunque, non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione dall’INPS esclusivamente se all’esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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