Assegno sociale: come funziona il requisito dei 10 anni di soggiorno in Italia
- 14 Dicembre 2022
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
Il legislatore, dal 2009 ha introdotto un nuovo requisito relativamente alla concessione dell’Assegno sociale, prestazione assistenziale rivolta agli ultra 65 enni che sono sprovvisti di reddito, ovvero quello di avere 10 anni continuativi di soggiorno legale in Italia.
A questo proposito L’Inps fornisce chiarimenti sul diritto all’Assegno sociale a cittadini stranieri sia appartenenti all’UE, sia extracomunitari o apolidi relativo al soggiorno legale in Italia per almeno 10 anni continuativi.
Tale requisito è necessario ai fini della concessione dell’assegno sociale, anche se lo straniero è andato all’estero per meno di sei mesi continuativi oppure per non più dieci mesi complessivi per due quinquenni consecutivi.
L’Assegno sociale è subordinato alla residenza effettiva ed abituale in Italia al momento della domanda, requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione.
L’intervento dell’Inps riguarda i requisiti necessari all’ottenimento dell’Assegno sociale da parte dei cittadini stranieri appartenenti a Stati dell’Unione Europea, sia extracomunitari, e si è reso necessario per le richieste provenienti dalle sue stesse strutture territoriali e in virtù della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Assegno sociale: accertamento del soggiorno legale
Come detto sopra, per accertare il requisito occorre suddividere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi verificando che in ciascuno dei due:
- non si sia verificata un’assenza continuativa pari o superiore a sei mesi dello straniero dal territorio nazionale;
- non si sia verificata un’assenza complessiva superiore a dieci mesi dello straniero dal territorio nazionale.
Nelle suddette ipotesi, si verifica un’interruzione della continuità del soggiorno e, pertanto, il computo dei dieci anni dovrà ripartire nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia successiva all’interruzione.
Le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute o per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero, non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio.
Il vincolo del soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni va accertato nei confronti di tutti i richiedenti a prescindere dalla cittadinanza, vale quindi anche per i cittadini italiani e comunitari (i quali devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza).
Una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.
Ad esempio, il requisito è considerato valido nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. Questo è valido anche se nell’ultimo decennio il richiedente ha trascorso alcuni anni all’estero.
Assegno sociale: la domanda
In sede di presentazione della domanda di Assegno sociale il richiedente può autocertificare il possesso del requisito. Sarà poi l’Inps ad accertare i presupposti acquisendo il certificato storico di residenza dal comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica accertasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni, o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, l’Istituto chiederà all’interessato ulteriore documentazione utile come ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.
In ogni caso, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Quindi, in caso sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, l’Inps riterrà integrato il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni.
In alternativa lo straniero può allegare alla domanda di assegno sociale l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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