Incentivo al posticipo del pensionamento: misura, durata e condizioni di spettanza

Incentivo al posticipo del pensionamento: misura, durata e condizioni di spettanza

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile, c. d. Quota 103. Questa facoltà consente agli interessati di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico.

Conseguentemente il datore di lavoro non dovrà più versare all’INPS la quota di contributi a carico del lavoratore a decorrere dalla prima decorrenza di pensione “Quota 103” e in seguito all’esercizio di questa facoltà. Il datore di lavoro infatti, corrisponde la quota di contributi che avrebbe dovuto versare all’Ente di previdenza direttamente al lavoratore.

La rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore produce effetto in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi effettuati:

  • dalla data della prima decorrenza utile di pensione anticipata flessibile, in caso di domanda presentata precedentemente a tale data;
  • dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia, se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

La rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa e non può essere esercitata dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione neppure coloro che hanno raggiunto l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli.

Qualora si verifichino questi eventi, infatti, cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo relativo alla quota di contributi IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.

La facoltà di rinuncia ha effetto in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui è titolare il lavoratore: sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’INPS anche sul nuovo rapporto di lavoro.

La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, poiché può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Incentivo al posticipo del pensionamento: chi sono i beneficiari e da quando decorre l’esonero

Possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

L’incentivo si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

  • sono iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturano i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile;
  • non sono titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • non hanno compiuto l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.

Nel caso in cui, invece, al 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 1° aprile 2023 per i lavoratori dipendenti privati;
  • 1° agosto 2023 per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I lavoratori dipendenti che hanno presentato domanda di rinuncia all’accredito in data anteriore al 31 luglio 2023 e che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile in data antecedente alla stessa, possono chiedere che la rinuncia sia effettiva a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.

Incentivo al posticipo del pensionamento: misura e durata dell’incentivo

L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore: l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro attraverso la retribuzione. Le somme così erogate sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

​Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo e non incidono sulla retribuzione pensionabile: la fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve presentare richiesta all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti. Una volta ricevuta la domanda di riconoscimento dell’incentivo l’INPS verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti pensionistici per l’accesso alla pensione anticipata flessibile. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro l’accoglimento della stessa. All’esito della comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà agli adempimenti a proprio carico, ovvero a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Nel caso in cui la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano già state versate, il datore di lavoro procede con conguaglio al recupero di quanto versato precedentemente.

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