Indebito pensionistico: ecco cosa fare

Indebito pensionistico: ecco cosa fare

In caso di indebito pensionistico, il pensionato deve restituire il lordo o il netto all’Inps?

Può capitare che il pensionato si trovi a dover restituire delle somme percepite dall’INPS per i motivi più vari, come nel caso di un ricalcolo della pensione di reversibilità oppure per mancata comunicazione dei redditi.

L’Inps ha sempre dichiarato che il pensionato fosse tenuto a restituire il lordo, salvo poi presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Questa modalità è stata ritenuta da molti non giusta, poiché nel frattempo il pensionato poteva aver già speso le somme nette percepite, e trovarsi invece a dover restituire le somme che in effetti non aveva mai ricevuto in quanto assoggettate all’Irpef.

L’Inps ha chiarito che la restituzione doveva avvenire considerando le somme lorde (Circolare 17 gennaio 1984 n. 10), sostenuto anche dall’Agenzia delle Entrate la quale aveva affermato che il recupero deve essere effettuato al lordo delle ritenute fiscali operate a carico del lavoratore/pensionato.

L’Inps con la circolare n.174 del 22 novembre 2021, fornisce le indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, disciplinata dall’articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34.

Indebito pensionistico: il Decreto Rilancio n. 34 del 2020

Di recente sull’indebito pensionistico si è espresso il Governo nell’ambito dei provvedimenti sul Covid 19.
In particolare il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), all’art. 150 ha ribadito che le somme vanno rimborsate al netto anziché al lordo.

Sulle pensioni e le retribuzioni indebitamente percepite, l’Inps potrà richiedere indietro la cifra al netto delle imposte, mettendo fine ad una querelle interpretativa sull’indebito pensionistico e retributivo a lungo caratterizzato da perduranti contraddizioni in ordine alle richieste di restituzione di prestazioni successivamente ritenute errate e non dovute.

Secondo quanto previsto dalla circolare Inps infatti l’Istituto procederà al recupero delle somme erogate, e dunque anche tassate, al netto delle imposte.

Per il calcolo dell’importo da restituire, il netto sarà calcolato sull’aliquota media ottenuta rapportando ritenute e addizionali e il reddito imponibile su base annuale dell’importo lordo, secondo i principi per cui:

  • l’individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;
  • all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre tener conto della complessiva posizione del soggetto, ovvero considerare gli importi complessivamente erogati dall’Istituto allo stesso soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione al quale si riferisce l’indebito;
  • ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile è necessario calcolare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito.

Il pensionato o il lavoratore nel documento di comunicazione di restituzione dell’indebito, troverà sia l’importo lordo che quello netto che dovrà essere restituito. Per quanto riguarda la restituzione l’Inps procederà come sostituto d’imposta, recuperando le ritenute fiscali con un credito del 30% sulle somme nette ricevute.

Questa modalità si applica solo per le posizioni che non siano state definite al 19 maggio 2020

La norma non si applica nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile, maggiorazioni sociali e assegni familiari). Inoltre non si applica nel caso di restituzione di somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.

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