Pace contributiva 2024

Pace contributiva 2024

La  Legge di bilancio 2024 ha introdotto per il biennio 2024 – 2025 ed in via sperimentale una nuova opportunità volta a consolidare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati. La pace contributiva 2024 permette di riscattare fino a 5 anni di contributi per periodi privi di contribuzione pagando un onere.

Tale facoltà può essere esercitata da:

  • lavoratori pubblici e privati;
  • iscritti alle gestioni Inps dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d’Azienda ex Inpdai;  Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo)

i quali abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo.

Questo comporta l’esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data. La norma specifica che l’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato con conseguente restituzione dei contributi.

I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l’ultimo versamento contributivo effettuato (non è possibile anticipare il periodo complessivamente coperto).

I periodi in oggetto possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Pace contributiva: calcolo del costo

L’onere a carico dell’assicurato per il riscatto dei contributi è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, comma 5, Decreto legislativo 30 aprile 1997 numero 184.

La norma citata dispone che per il calcolo dell’onere, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la retribuzione di riferimento si assumono i compensi soggetti a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportati al periodo oggetto di riscatto. La retribuzione citata è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinata dalla Legge numero 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Il versamento dell’onere di riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza degli interessati:

  • in un’unica soluzione;
  • in alternativa, in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a trenta euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell’onere l’Inps provvede all’accredito della contribuzione.

In favore dei lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando a tal fine le somme riconosciute a titolo di premi di produzione, spettanti al dipendente stesso.

Gli importi versati dal datore di lavoro per l’onere di riscatto sono deducibili dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

La domanda di riscatto contributivo può essere presentata dall’interessato alle seguenti condizioni:

  • deve essere inviata, in via sperimentale, esclusivamente durante il biennio 2024-2025;
  • se il pagamento è effettuato in autonomia, deve essere inoltrata dal lavoratore (o da un suo avente causa);
  • se il pagamento non è effettuato in autonomia, la domanda deve essere inoltrata dal datore di lavoro privato.

Pace contributiva: vantaggi del riscatto

La misura in esame può risultare vantaggiosa per coloro che, allo stato attuale, non raggiungono i requisiti minimi per usufruire della pensione di vecchiaia e che, grazie al presente riscatto contributivo, possono invece andare a coprire i periodi di contribuzione che andranno a computarsi ai precedenti per il calcolo dell’età minima pensionabile.

Un altro fattore di convenienza è ravvisabile per i giovani che vogliono incrementare la futura pensione, attualmente determinata sulla base del sistema contributivo e non più su quello retributivo, maggiormente conveniente.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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