Pensionati con redditi da lavoro autonomo: dichiarazione dei redditi (RED) entro il 30 novembre 2021
- 22 Settembre 2021
- Posted by: Massimo Cervoni
- Categoria: Famiglia, Pensione, Rubrica Previdenza
Dichiarazione dei redditi (RED) per i pensionati che percepiscono anche redditi da lavoro autonomo: arrivano le istruzioni dall’INPS in vista della scadenza del 30 novembre 2021.
L’Inps con il messaggio n. 3154 fornisce chiarimenti ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020.
Entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, ossia il 30 novembre 2021, i titolari di redditi da lavoro autonomo e pensioni sono tenuti a trasmettere un’apposita dichiarazione all’INPS, la dichiarazione RED.
Esclusioni dall’obbligo
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Soggetti obbligati alla dichiarazione
L’Istituto ricorda che le disposizioni sull’incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari, per il 2020, a 6.702,54 euro.
I pensionati che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020 entro il 30 novembre 2021, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Cumulabilità della pensione con i redditi
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i seguenti redditi da lavoro:
- con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, i redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
- con le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e quelle percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni
- le indennità percepite per la funzione di giudice tributario.
I titolari di pensione che non presentano la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Contestualmente i pensionati nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2021.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale (RED) a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Ad esempio i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti dipendenti della pubblica amministrazione), nonché quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Il Patronato 50&PiùEnasco, grazie alla collaborazione con Caf 50&Più, offre assistenza per l’inoltro della dichiarazione RED pensionati all’INPS.
L’Inps con il messaggio n. 3154 fornisce chiarimenti ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020.
Entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, ossia il 30 novembre 2021, i titolari di redditi da lavoro autonomo e pensioni sono tenuti a trasmettere un’apposita dichiarazione all’INPS, la dichiarazione RED.
Esclusioni dall’obbligo
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Soggetti obbligati alla dichiarazione
L’Istituto ricorda che le disposizioni sull’incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari, per il 2020, a 6.702,54 euro.
I pensionati che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020 entro il 30 novembre 2021, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Cumulabilità della pensione con i redditi
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i seguenti redditi da lavoro:
- con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, i redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
- con le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e quelle percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni
- le indennità percepite per la funzione di giudice tributario.
I titolari di pensione che non presentano la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Contestualmente i pensionati nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2021.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale (RED) a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Ad esempio i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti dipendenti della pubblica amministrazione), nonché quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Il Patronato 50&PiùEnasco, grazie alla collaborazione con Caf 50&Più, offre assistenza per l’inoltro della dichiarazione RED pensionati all’INPS.
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