Pensione Quota 102: chi ne ha diritto e come fare domanda
- 16 Marzo 2022
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
L’Inps con la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, entra nel merito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 per il riconoscimento del diritto alla pensione Quota 102 al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Requisiti per la pensione Quota 102
Tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps, così come gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto alla pensione anticipata al raggiungimento entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a questa data, utile per il conseguimento della pensione.
Per questo è possibile:
- cumulare per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps;
- è vietato cumulare con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite massimo dei 5.000 euro lordi annui.
Contribuzione utile ai fini della pensione Quota 102
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi rimane valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, o figurativa). Per i dipendenti del settore privato, resta in vigore il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia.
È possibile inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni Inps (per es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali, per la quale occorre presentare domanda di ricongiunzione. In merito alla contribuzione INPGI si attendono maggiori dettagli (dal 1° luglio 2022 confluirà nell’Inps).
Decorrenza del trattamento pensionistico
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, dove il trattamento pensionistico sia liquidato da una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, dove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
Incumulabilità della pensione Quota 102
La pensione Quota 102 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale sempre nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
L’incumulabilità vale per il periodo che va dalla data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Diritto Cristallizzato
L’Inps ribadisce che i 38 anni di contributi si possono raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto presentata dopo il 31 dicembre 2022. Ad esempio un assicurato nato nel 1958 che al 31 dicembre 2022 ha 34 anni di contributi può riscattare 4 anni di laurea anche nel 2023 maturando retroattivamente i requisiti contributivi richiesti per la pensione Quota 102.
Assegni straordinari
È confermata anche la possibilità di finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della pensione Quota 102. L’opzione è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In essi deve essere stabilito, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
L’Inps spiega anche che in questo caso l’assegno copre il periodo di finestra mobile (ovvero 3 mesi) per garantire il sostegno economico. La contribuzione correlata invece, è versata fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
TFS e TFR
Per i lavoratori del pubblico impiego resta in essere il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come accade normalmente) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:
- 12 mesi dal raggiungimento dall’età per la pensione di vecchiaia: 67 anni;
- 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).
Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunga l’età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS e TFR potrebbe ridursi a 12 mesi.
Tale dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo fino a 45 mila euro.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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