Pensioni scuola 2024: termine per le domande di cessazione dal servizio 23 ottobre
- 11 Ottobre 2023
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
Il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 54257 dello scorso 18 settembre ha fissato le modalità per la cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza dalla fine dell’anno scolastico appena iniziato (2023/2024 con decorrenza dal 1° settembre 2024). Vediamo quindi tutte le novità sulle pensioni scuola 2024.
Sono stati pubblicati infatti, decreto e nota con le indicazioni per presentare domanda di pensione dal 1° settembre 2024: docenti e ATA possono presentare istanza dal 19 settembre al 23 ottobre 2023, i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2024.
Il termine per le istanze di cessazione dei dirigenti scolastici, invece, è stato fissato al 28 febbraio 2024.
Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2024. I suddetti requisiti possono essere perfezionati cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali ai sensi della legge n. 232/2016.
Pensioni scuola 2024: come presentare domanda
Può presentare domanda di cessazione anche il personale che ha maturato i requisiti per la cd. «Quota 100» al 31 dicembre 2021 (62 anni e 38 di contributi), per la «Quota 102» (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022 o per la «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023. Per coloro che scelgono questa opzione, il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando la contribuzione non coincidente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ad eccezione dei periodi presenti nelle casse professionali.
Gli insegnanti della scuola dell’infanzia ed il personale educatore degli asili nido che abbia svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci anni ed abbia perfezionato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2024 può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio in caso raggiunga 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo va interamente maturato nella gestione pubblica non essendo ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.
Relativamente ai pensionamenti con «opzione donna» le lavoratrici che hanno raggiunto 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 possono uscire liberamente senza cioè rispetto di vincoli e condizioni. Altrimenti occorre aver maturato 60 anni (59 anni con un figlio o 58 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 a condizione che prestino assistenza ad un disabile o siano invalide almeno al 74%.
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, a seconda dei casi) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, possono presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall’applicativo POLIS entro il 31 agosto 2024. In merito si ricorda che dal 1° gennaio 2022 l’APE sociale (non il beneficio precoci) spetta anche ai «professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate».
La domanda di cessazione deve essere presentata, entro il 23 ottobre, esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”. Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, può presentare domanda in formato cartaceo direttamente presso la sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle agli Uffici territoriali competenti. Entro la stessa data e con le stesse modalità si può revocare la domanda presentata.
Il personale che ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2024 in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata – cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini – sarà collocato in pensione d’ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per «Quota 100», «Quota 102» e «Quota 103»). In caso contrario la risoluzione d’ufficio scatta a 67 anni se raggiunti entro il 31 agosto 2024 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi.
Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età verrà concesso solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni.
Lo stesso termine deve essere osservato anche da coloro che avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part – time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Modalità di pensione previste per il 2023
Le attuali modalità di pensionamento per il personale scolastico e che valgono per la generalità dei lavoratori per quest’anno sono:
- pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e 67 di età;
- pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e 67 di età nel regime contributivo puro con rendita non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 71 anni di età;
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne);
- pensione anticipata a 64 anni di età con almeno 20 di contributi nel regime contributivo puro con rendita non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale;
- pensione in totalizzazione con 66 anni di età e 20 di contribuiti o 41 di contributi indipendentemente dall’età;
- pensione con Quota 100, Quota 102 per chi ha cristallizzato il diritto;
- pensione con Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi);
- Opzione Donna (60 anni di età e 35 di contributi);
- Ape Sociale (63 anni di età e 36 o 30 di contributi);
- Precoci (41 anni di contributi).
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