Riforma del lavoro sportivo

Riforma del lavoro sportivo

La riforma del lavoro sportivo ha determinato l’estensione delle cd. tutele minori (maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare, disoccupazione involontaria) ai lavoratori sportivi. In passato, infatti, l’unica tutela riconosciuta dalla legge n. 91/1981 era la pensione (IVS) garantita ai soli lavoratori sportivi iscritti al precedente Fondo di Previdenza dei Lavoratori Sportivi Professionisti (FPLS).

Dal 1° luglio 2023 spetta la Naspi a tutti i lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dall’ambito del professionismo o del dilettantismo. Stesso dicasi per i dilettanti iscritti alla gestione separata dell’Inps se titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa spetta la Dis-Coll. Restano fuori dalle tutele solo i lavoratori sportivi autonomi.

I redditi derivanti da attività sportiva erano considerati “redditi diversi” e come tali, erano pienamente cumulabili con l’indennità Naspi. Questo significava che chi percepiva queste indennità non aveva l’obbligo di comunicare all’Inps i redditi derivanti dall’attività sportiva.

Con l’entrata in vigore del dlgs.  36/2021 la situazione ha subito un cambiamento significativo. Chi svolge attività sportiva a titolo oneroso è ora considerato lavoratore a tutti gli effetti, con un rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o nel contesto di una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i collaboratori sportivi dilettantistici: solo al superamento della soglia di 5.000 euro di reddito annuo diventa necessario comunicare all’Inps l’importo percepito, considerando i compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023.

Riforma del lavoro sportivo: lavoratori subordinati

Dal 1° luglio 2023 tutti i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato (anche gli apprendisti) hanno diritto, in caso di perdita involontaria dell’occupazione, alla Naspi alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti. La tutela, in particolare, riguarda sia i lavoratori professionisti che i dilettanti iscritti al Fondo di Previdenza dei Lavoratori Sportivi (FPLS) a condizione che posseggano almeno 13 settimane di contribuzione (78 giorni) nel quadriennio anteriore la cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato (es. per licenziamento, dimissioni giusta causa, o scadenza del termine), cessazione che deve essere occorsa dal 1° luglio 2023 in poi.

Per accedere alla NASpI, è necessario che i lavoratori:

  1. abbiano accumulato 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni;
  2. e rispettino le condizioni generali di disoccupazione involontaria (perdita involontaria del lavoro, cumulabilità e compatibilità con altri redditi da lavoro ecc.).

Per i soli lavoratori sportivi titolari di contratto di apprendistato professionalizzante la tutela Naspi è scattata dal 1° gennaio 2022 in forza della previsione di cui all’articolo 1, co. 154 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 contenente la riforma degli ammortizzatori sociali) che ha riconosciuto, per le sole società sportive operanti del professionismo, la possibilità di stipulare detti contratti sin dal 1° gennaio 2022.

Riforma del lavoro sportivo e collaboratori

I titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico sono stati iscritti alla Gestione Separata dell’Inps dal 1° luglio 2023 e, pertanto, dalla stessa data spetta la Dis-Coll. L’obbligo di assicurazione, scatta al superamento di 5.000€ di compensi annui, concorrendo a tal fine solo quelli erogati dal 1° luglio 2023 e comporta il versamento dell’aliquota aggiuntiva del 2,03%.

L’Inps spiega che i titolari dei suddetti contratti possono accedere, per gli eventi di disoccupazione involontaria occorsi dal 1° luglio 2023, all’indennità Dis-Coll a condizione di possedere almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile antecedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (cd. «periodo di riferimento»).

L’indennità Dis-Coll:

  1. è calcolata in base al reddito medio mensile derivante dai versamenti contributivi, con un massimo per il 2023 di 1.470,99 euro mensili;
  2. è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

Rioccupazione

I titolari di Naspi che durante la percezione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti a comunicare all’Inps il reddito annuo presunto con il cd. modello Naspi-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

In presenza di Dis-Coll la dichiarazione deve essere resa solo per rioccupazione con contratti di lavoro autonomo, impresa individuale o altra collaborazione coordinata e continuativa atteso che la Dis-Coll non è strutturalmente cumulabile con il lavoro dipendente.

L’Inps precisa, infine, che l’obbligo di comunicazione non si realizza (sia per i fruitori di Naspi che Dis-Coll) nel caso di rioccupazione in attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo annuo non ecceda la soglia di 5.000€, concorrendo a tal fine solo i compensi erogati dalla suddetta data in poi. A tal fine concorrono anche i compensi eventualmente erogati per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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