- 7 Aprile 2016
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Persona con invalidità, Rubrica Previdenza
Il diritto è stato confermato da una sentenza della Corte di Cassazione. Riguarda i titolari di assegni di reversibilità da lavoro dipende che risultino inabili al lavoro e con determinati limiti di reddito.
Il diritto di ricevere una integrazione alla pensione di reversibilità in caso di invalidità è poco noto. Eppure è sancito da una legge e ribadito anche da una sentenza della Corte di Cassazione. Infatti, la normativa che ha istituito gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione di reversibilità del relativo fondo pensionistico (Fondo Lavoratori Dipendenti), prevede che:“Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (Art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88).Una norma che l’Inps inizialmente ha interpretato in maniera restrittiva escludendo dall’Assegno al Nucleo Familiare il coniuge superstite. Ciò aveva esposto l’Istituto previdenziale ad un contenzioso di massa che lo aveva visto perdente. Poi è arrivata la sentenza della Cassazione (n. 7668/96) stabilendo che il beneficio, pur in assenza di figli contitolari di pensione ai superstiti, deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite. L’Inps con circolare n. 98/98, nel prendere atto dell’orientamento della Corte, impartiva conformi istruzioni operative alle Sedi, disponendo di accogliere le domande giacenti nei limiti della prescrizione quinquennale, in presenza dei presupposti richiamati dalla sentenza.
Ricordiamo che per aver riconosciuto il diritto all’Assegno al nucleo famigliare occorre fare apposita domanda all’Inps. Possono farne richiesta i titolari di Pensione di Reversibilità SO (Fondo Lavoratori Dipendenti) qualora si tratti di persona inabile. Per inabilità s’intende:
– Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12 legge n. 118/71): 100%;
– Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa e con l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/80 e n. 508/88);
– Invalido over 65 con difficoltà grave al 100% e con diritto all’indennità di accompagnamento (art. 6 D.L. 509/88, D.L. 124/98, L. 18/80 e L. 508/88).
Per gli inabili maggiorenni nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 75% e inferiore al 100% lo stato d’invalidità deve essere accertato dagli uffici sanitari delle sedi dell’INPS a seguito di domanda corredata dalla certificazione medica, redatta sul mod. SS3/AF.
Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell’accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.
Ai fini del dirittoe della misura degli ANF conta anche il reddito familiare costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare. Il reddito da considerare è quello dell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (quindi per il periodo 1/7/2015- 30/6/2016 si fa riferimento ai redditi del 2014).
In evidenza |
Nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 |
Limite reddito familiare | Importo assegno mensile |
fino a 27.899,67 euro | 52,91 euro |
da 27.899,68 a 31.296,62 euro | 19,59 euro |
da 31.296,63 euro | non spettano assegni familiari |
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