- 24 Aprile 2018
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Rubrica Previdenza
Il caso di una dipendente che ha perso il posto di lavoro, causa l’attuale crisi economica, e fa richiesta del suo T.F.R e delle ultime tre mensilità della retribuzione all’Inps, che si sostituisce all’impresa.
DOMANDA
La mia azienda è fallita e quindi avendo perso il posto di lavoro, ho fatto domanda stamattina all’Inps per il fondo di garanzia, perché dal fallimento non ci sono soldi per pagare il mio T.F.R. e le mie ultime mensilità. Ora volevo chiedere: una volta che la domanda è stata inoltrata all’Inps cosa succede?
Avviseranno se la mia richiesta sarà accettata? Quali saranno i tempi? Scusate le molte domande ma è la prima volta che faccio richiesta del fondo Inps.
Grazie.
RISPOSTA
L’attuale grave crisi economica mette spesso le imprese nella condizione di non poter garantire ai propri lavoratori dipendenti il pagamento del trattamento fine rapporto e delle retribuzioni.
Esiste però uno strumento di tutela che consente al lavoratore di recuperare almeno il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni degli ultimi tre mesi, richiedendo l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS.
Questo Fondo è uno strumento di tutela che ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una garanzia minima in caso di mancata liquidazione del trattamento fine rapporto o dei crediti diversi dal T.F.R. derivati dal rapporto di lavoro da parte dell’impresa che si trovi in stato di insolvenza, perché non più in grado di onorare regolarmente gli obblighi di pagamento assunti.Se un’impresa è soggetta a una procedura concorsuale, vale a dire a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa etc., il Fondo di garanzia dell’INPS si può sostituire al datore di lavoro che non ha adempiuto ai propri doveri nei confronti del lavoratore per il pagamento:
- del trattamento fine rapporto o T.F.R., cioè quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
- dei crediti di lavoro diversi dal T.F.R., cioè somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (sono compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima, prestazioni di malattia e maternità, ad esclusione di indennità per ferie non godute ).
L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, dagli apprendisti, dai dirigenti di aziende industriali e dai soci delle cooperative di lavoro. L’accesso a questo Fondo è sempre subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e impresa, che può essere avvenuta per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato; l’accesso deve inoltre essere accompagnato dall’esistenza del credito dovuto dall’impresa al lavoratore per il T.F.R. non corrisposto al dipendente; il credito da riconoscere a titolo di T.F.R. deve cioè essere stato preventivamente accertato attraverso l’ammissione del credito stesso nello stato passivo della procedura concorsuale nei confronti del’impresa depositata in tribunale.
La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. e delle tre ultime mensilità va presentata per via telematica alla sede INPS di competenza territoriale, a partire dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. A i fini della buona riuscita della pratica, il lavoratore deve allegare alla domanda di intervento al Fondo tutta la documentazione rilasciata dal Tribunale, dallo stato di fallimento ai conteggi del relativo credito; copie delle buste paghe e del Cud relativi all’anno in cui è avvenuta la cessazione.
Entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, l’INPS dovrà provvedere alla liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia.