- 11 Maggio 2017
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Famiglia, Rubrica Previdenza
L’ultima circolare Inps sugli assegni al nucleo familiare e altre prestazioni a sostegno della famiglia dopo la Legge Cirinnà.
Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, l’Inps fornisce importanti informazioni sugli effetti delle nuove norme introdotte dalla legge Cirinnà riguardo le prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall’Istituto.
Di particolare rilievo sono le novità riferite alla pensione di reversibilità, l’assegno per congedo matrimoniale, gli Assegni per il Nucleo familiare e gli assegni familiari per convivenze di fatto e unioni civili, i congedi per assistenza a disabili.
La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha in un primo tempo avuto effetto su tutta la legislazione sociale vigente, soprattutto per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Questo perché è la legge stessa che ha di fatto modificato tutta la normativa vigente disponendo che al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’Inps si è adeguato alla nuova normativa pubblicando il primo messaggio il 21 dicembre 2016 con il quale chiariva che a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali come pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc. e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.Con una successiva circolare, che recepisce la legge n.76/2016 sulle unioni civili e una recente sentenza della Corte costituzionale, dà indicazioni su permessi e congedi che potranno quindi essere richiesti anche all’interno di convivenze di fatto e unioni civili, per assistere però soltanto “l’unito” e non i suoi parenti.
D’ora in poi, anche le “parti di unione civile” e i conviventi di fatto potranno fruire dei permessi e dei congedi previsti per l’assistenza del proprio compagno o della propria compagna con disabilità.
Il 5 maggio infine, con la circolare n. 84, l’Inps illustra gli effetti su Congedo matrimoniale, Assegno Nucleo Familiare (ANF) e Assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili dopo la regolamentazione avvenuta con la Legge Cirinnà Legge 76/2016.
La circolare affronta quindi le seguenti tematiche:
- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
- determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
- reddito di riferimento in caso di convivenza;
- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
Al fine di individuare il “nucleo familiare” di riferimento delle prestazioni la circolare affronta i seguenti casi:
- Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale;
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa;
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione.
Per quanto riguarda gli ANF o assegni familiari per convivenze di fatto, l’Inps precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo, necessario al calcolo degli assegni familiari spettanti, può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei “conviventi di fatto” che abbiano stipulato il “contratto di convivenza” e solo se nello stesso contratto è definita con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
La convivenza di fatto quindi deve essere stabile e regolata da un “contratto di convivenza” che dovrà contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Solo in questo caso la “convivenza di fatto” è equiparata al “classico” nucleo familiare con tutte le conseguenze del caso sulla normativa degli assegni per il nucleo familiare, riguardo ad esempio al reddito per il calcolo, i figli dell’uno o dell’altro convivente ecc.
Nel caso di ANF e altre prestazioni a pagamento diretto dall’Inps, oppure per tutte le autorizzazioni previste dalla normativa sugli assegni familiari, il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.
Unioni civili e implicazioni fiscali
La legge Cirinnà riguarda quelle coppie dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, che hanno deciso di iscriversi nel registro delle coppie di fatto del Comune in cui sono residenti.
L’unione di fatto è valida quando i 2 contraenti esprimono il loro consenso apponendo una firma e divenendo a tutti gli effetti coniugi indicati con il numero “1” e “2” con gli stessi diritti delle coppie che contraggono matrimonio civile.
Essere uniti con il rito civile dal sindaco o da un funzionario delegato è il requisito essenziale per godere anche dei diritti fiscali.
I diritti fiscali nelle unioni civili sancite in Comune riguardano il matrimonio in senso largo, cioè tutte le disposizioni che valgono anche per coppie di sesso diverso e che, solo in questo caso, vengono definiti giuridicamente coniugi o partner.
Le persone di sesso diverso invece, sottoscrivono il cosiddetto contratto di convivenza e in entrambi i casi si può scegliere la comunione dei beni.
Le coppie dello stesso sesso possono anche presentare insieme il modello 730, ma solo nel caso in cui i redditi che percepiscono i coniugi si possono includere nella dichiarazione; dal punto di vista fiscale questo consente alla coppia di poter richiedere il rimborso di alcune voci oppure scegliere di pagare le tasse direttamente con la sottrazione dal reddito stesso o dalla pensione.
Allo stesso modo delle coppie sposate civilmente, possono eleggere e fissare la loro residenza comune, in quanto abitazione principale.
Per quel che riguarda i diritti di successione, il partner ha diritto al 50% dei beni in caso di morte del coniuge, e il restante 50% andrebbe ad eventuali figli della coppia o di uno dei 2, anche avuti da precedenti unioni; una volta deceduto uno dei coniugi e in caso questo abbia dei figli, il partner rimasto vedovo/a può ancora abitare nella casa eletta a residenza per ulteriori 2 anni.
In alternativa la durata della permanenza nella casa può essere calcolata in base a quella della convivenza, se questa ha superato i 2 anni; in ogni caso non potrà rimanere più di 5 anni.
Nei casi in cui uno dei coniugi non abbia un reddito o questo è inferiore a 2.840,51 euro all’anno, questo si configura come coniuge a carico, per il quale si possono anche chiedere delle detrazioni fiscali.
A proposito di detrazioni fiscali, queste non si possono far valere, invece, per i figli del coniuge i quali non possono comunque essere adottati dalla controparte, neppure dopo l’unione civile.
L’unica detrazione fiscale possibile è quella che riguarda il coniuge genitore biologico o adottivo del bambino.
La coppia potrà richiedere ulteriori detrazioni fiscali anche in caso di lavori dell’abitazione che riguardano la riqualificazione energetica o per ristrutturazione e recupero di quello che per loro rappresenta il patrimonio edilizio.
I partner possono siglare la creazione di un’azienda coniugale o un’impresa familiare, dove il ricavato viene diviso equamente tra i partecipanti alle stesse. Nell’impresa familiare, però, il reddito maggioritario (almeno del 51%) deve essere percepito da chi rappresenta il titolare.
L’unione civile prevede l’obbligo di uno dei 2 coniugi di destinare un assegno di mantenimento verso l’altro in caso di separazione.
In evidenza |
Anche alle unioni civili spetta il congedo matrimoniale retribuito L’assegno per congedo matrimoniale di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio, corrisposto ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto, spetta ora anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso. |
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