- 19 Settembre 2019
- Posted by: 50PiuEnasco
- Categoria: Pensione, Rubrica Previdenza, Rubrica Previdenza
Con una circolare l’Inps chiarisce l’applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 100.000 euro su base annua.
A cura di 50&PiùEnasco
Le pensioni da totalizzazione o da cumulo nelle quali anche un solo periodo contributivo risulta a carico delle Casse professionali, sono escluse dall’ambito di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100mila euro su base annua. Lo chiarisce l’Inps in una con una recente circolare.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale, quindi, è intervenuto nuovamente sulla determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici stabilita dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, entrata in vigore il 31 dicembre 2018. In particolare, l’art.1, commi 261-268, ha previsto che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
L’Inps nel mese di maggio aveva chiarito quali fossero le pensioni sulle quali si applica l’aliquota percentuale di riduzione ad esclusione di quelle di invalidità, quelle ai superstiti e quelle a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonché le pensioni liquidate dalle Casse professionali, riservandosi di comunicare ulteriori precisazioni.
Finalmente con la circolare 9 agosto 2019 n. 116, l’Inps ha chiarito che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma e non sono quindi interessate dalla riduzione.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che, per la riduzione, fa riferimento esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata (rientrano pertanto nell’applicazione di questa disciplina anche le pensioni “Quota100”).
Pertanto, nella determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e nell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati in “totalizzazione” o in “cumulo”:
- non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Inoltre, è bene evidenziare che il comma 267 della Legge di Bilancio, stabilisce infine che per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263 dello stesso articolo, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100 mila euro lordi su base annua.
In evidenza |
Al sistema contributivo non si applica la riduzione L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere calcolato sul totale dei trattamenti pensionistici valutabili al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo; tale riduzione, poi, deve essere applicata solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. Da ciò consegue che, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo. |
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