ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione previdenziale a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo che rientri nelle fasce di reddito stabilite ogni anno dalla legge.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda all’Inps per la richiesta degli assegni al nucleo familiare per lavoratori dipendenti e pensionati.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono da vari requisiti: dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.
Si considerano appartenenti al nucleo familiare del lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, facenti parte di nuclei con almeno 4 figli, tutti di età inferiore a 26 anni;
- i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori, senza pensione indiretta e celibi/nubili.
- Sono previste migliori condizioni di accesso al beneficio in favore di famiglie monoparentali e di nuclei familiari composti da soggetti inabili.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Si prendono in considerazione i redditi dell’anno solare precedente al 1° luglio dell’anno di richiesta di assegno.
La domanda per l’assegni familiari va presentata telematicamente all’Inps, ad esclusione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato che fanno richiesta al datore di lavoro.
Il diritto alla corresponsione della prestazione decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui nascono i requisiti e termina alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni cessano di esistere.
Nei casi indicati di seguito il pagamento degli ANF al lavoratore richiede un’esplicita autorizzazione da parte dell’Inps, oltre all’accoglimento della domanda:
- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento);
- familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);• minori in accasamento eterofamiliare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Il pagamento della prestazione viene effettuato dal datore di lavoro o dall’Inps,a seconda della categoria del richiedente. Può essere effettuato in favore del coniuge dell’avente diritto che non sia titolare di un diritto autonomo all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente o dalla titolarità di prestazione previdenziale a carico dell’AGO.
ASSEGNI FAMILIARI AI COLTIVATORI DIRETTI,
AUTONOMI E PENSIONATI
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda relativa agli assegni familiari.
Possono avere diritto a questa tipologia di assegno i seguenti soggetti:
- i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- i piccoli coltivatori diretti;
- i titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Agli aventi diritto spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico. È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi:
– di età inferiore a 18 anni;
– apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
– universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
– inabili al lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
– di età inferiore a 18 anni;
– apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
– universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
– inabili al lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’Inps:
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, semestralmente, con assegno a domicilio ovvero con accredito sul c/c bancario o postale;
- ai pensionati, con accredito sulla rata di pensione.
Qualora la domanda venga presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).
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