L’Assegno di inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. La misura è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 del d. l. n. 48/2023.
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
I beneficiari dell’assegno di inclusione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di cittadinanza in capo al Richiedente:
- essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure essere cittadini di uno Stato membro UE. Il diritto è riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo e ai titolari di protezione internazionale;
- aver risieduto in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa.
Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
Requisiti reddituali e patrimoniali in capo al Nucleo Familiare:
- ISEE in corso di validità non superiore a euro 9.360;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Composizione del nucleo familiare |
Parametro applicato |
Soglia di reddito in euro annui |
Nucleo di un adulto in condizione di disabilità | 1 | 6.000 |
Nucleo di due adulti in cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza | 1,30 | 7.800 |
Nucleo con 2 adulti e 2 figli minori sopra i 3 anni | 1,30 | 7.800 |
Nucleo con 2 figli minori di cui uno sotto i 3 anni | 1,70 | 10.200 |
Nucleo con 2 adulti e 3 figli minori | 1,80 | 10.800 |
Nucleo cin 2 adulti e un figlio minore disabile | 1,90 | 11.400 |
3 – un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare non superiore ad euro 30.000;
4 – un valore del patrimonio mobiliare non superiore a:
- – 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- – 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- – 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
– 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
– 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
Godimento di beni durevoli
Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 3 c. 1 del codice della nautica da diporto, di cui al d. lgs. n. 171/2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
Ulteriori requisiti
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p. intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’art. 6 c. 4 del d. l. n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 l. n. 604/1966;
- non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
- aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni o essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, di cui all’art. 1, c. 622, l. n. 296/2006.
L’importo della prestazione non è fisso e dipende dalla situazione economica della famiglia che lo richiede. In particolare, la misura si compone di:
- integrazione fino a € 6.000 annui del reddito familiare o di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza;
- integrazione (fino ad un massimo di € 3.360 annui) pari all’ammontare del canone annuo di locazione per le famiglie che sono in affitto. In alternativa, è prevista un’integrazione (fino ad un massimo di € 1.800 annui) per i nuclei familiari composti da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il reddito familiare viene integrato mensilmente accreditando una certa somma su uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile: la cosiddetta “Carta di inclusione” o “Carta ADI”. Il beneficio viene erogato per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista la sospensione di un mese.
L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del beneficio o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia. La prestazione è compatibile con il godimento di strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per verificare i requisiti per il diritto all’Assegno di inclusione e per l’inoltro della domanda all’Inps.
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