Il Congedo Parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore.
La prestazione dura in totale tra i due genitori 10 mesi con il limite di 6 mesi massimi per ognuno (11 se il padre si assenta per almeno 3 mesi ‐ il suo limite individuale si eleva a 7 mesi). Può essere richiesto anche in caso di adozione.
Il congedo parentale deve essere goduto entro i primi 12 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale è retribuito per legge per il 30% della retribuzione media giornaliera per i primi 6 mesi goduti entro i primi 6 anni di vita del bambino, senza limiti o riferimento al reddito.
Possono essere retribuiti i periodi eccedenti i 6 mesi o dopo i 6 anni fino agli 8 anni di età del bambino, con riferimento a limiti di reddito.
I periodi di permesso parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di età del bambino non sono indennizzabili.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per la domanda di congedo per familiari.
Potrebbe interessarti anche
-
Piattaforma SIISL: obbligo di iscrizione per i percettori di NASpI e DIS-COLL
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inps hanno fornito le prime indicazioni operative sulla funzionalità della piattaforma SIISL per i beneficiari NASpI e DIS-COLL.
19 Dicembre 2024 -
Invalidità civile: comunicazione annuale dei redditi
L’Inps ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, corrisposte a condizione che il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
13 Dicembre 2024